CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 01936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Venezia con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 21 dicembre 2018 dal Tribunale di Venezia che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato quale delitto di rapina. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto è pervenuto il 7 aprile 2021 mentre il termine per proporre ricorso avverso la sentenza impugnata scadeva il 5 aprile 2021. Ed infatti il dispositivo di sentenza pronunziato il 21 dicembre 2020 prevedeva il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, che è stata depositata tempestivamente, sicché dal 19 febbraio 2021 decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso con scadenza al successivo 5 aprile 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e LUCIANO I PERI