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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 36115/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19022/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addabbo ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 73; –ricorrente – contro CNR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed ope legispresso di essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 196/2017 pubblicata il 10 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il CNR esponendo che: era stata assunta come dipendente a tempo indeterminato del CNR con decorrenza dal 16 febbraio 1998 nel profilo di ricercatore di III livello professionale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sede in Bari; in precedenza, aveva prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo ente dal 1° dicembre 1994 al 15 febbraio 1998; detto servizio non era stato computato ai fini dell’anzianità di servizio.

La ricorrente ha chiesto che fosse accertato e dichiara to il suo diritto a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato menzionati.

Essa ha pure domandato di condannare il CNR ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della detta anzianità, nonché a corrispondere il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8505 del 2013, ha accolto il ricorso.

Il CNR ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 196/2017, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il CNR si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato perché la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la Direttiva 1999/70/CE non troverebbe applicazione per il periodo antecedente al 10 luglio 2001 e, quindi, non potrebbe riguardare i rapporti contrattuali che, come quello di specie, erano sorti prima di tale data.

La doglianza è fondata.

Infatti, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab originea tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.

A siffatto principio, formulato dalla sentenza Cass., Sez.

L, n. 15231del 16 luglio 2020 , la motivazione della quale è da intendere qui richiamata, questo Collegio intende prestare adesione.

Pertanto, la decisione di appellova cassata atteso che ha escluso l’applicabilità della normativa citata nella presente controversia esclusivamente in quanto il rapporto di lavoro con la ricorrente sarebbe sorto prima del 10 luglio 2011.2)Il ricorso è accolto.

La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa l a decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudiziodi leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19022/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addabbo ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 73; –ricorrente – contro CNR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed ope legispresso di essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 196/2017 pubblicata il 10 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto il CNR esponendo che: era stata assunta come dipendente a tempo indeterminato del CNR con decorrenza dal 16 febbraio 1998 nel profilo di ricercatore di III livello professionale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sede in Bari; in precedenza, aveva prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo ente dal 1° dicembre 1994 al 15 febbraio 1998; detto servizio non era stato computato ai fini dell’anzianità di servizio. La ricorrente ha chiesto che fosse accertato e dichiara to il suo diritto a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato menzionati. Essa ha pure domandato di condannare il CNR ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della detta anzianità, nonché a corrispondere il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8505 del 2013, ha accolto il ricorso. Il CNR ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 196/2017, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il CNR si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato perché la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la Direttiva 1999/70/CE non troverebbe applicazione per il periodo antecedente al 10 luglio 2001 e, quindi, non potrebbe riguardare i rapporti contrattuali che, come quello di specie, erano sorti prima di tale data. La doglianza è fondata. Infatti, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab originea tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all’entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina. A siffatto principio, formulato dalla sentenza Cass., Sez. L, n. 15231del 16 luglio 2020 , la motivazione della quale è da intendere qui richiamata, questo Collegio intende prestare adesione. Pertanto, la decisione di appellova cassata atteso che ha escluso l’applicabilità della normativa citata nella presente controversia esclusivamente in quanto il rapporto di lavoro con la ricorrente sarebbe sorto prima del 10 luglio 2011.2)Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa l a decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudiziodi leg
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