CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, decidendo in sede rescissoria, ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di quella stessa città, respingendo il reclamo avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza del beneficio della liberazione anticipata, invocato da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodo di carcerazione sofferto dal 23.02.1984 al 30.05.1987, ribadendo che la gravità del delitto ostativo di lesioni personali, commesso dall'interessato nel 1988, sia tale da riverberare i suoi effetti negativi sulla valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 54 O.P. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione o erronea applicazione dell'art. 54 dell'[OSCURATO:PERSONA], per non essere stata valutata la concreta gravità del fatto ostativo, affermata, nell'ordinanza impugnata, contraddittoriamente con quanto ritenuto dai giudici della cognizione che, in considerazione della modesta entità del fatto, riconobbero le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. 2. Con la sentenza rescindente, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, la Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza per vizio di motivazione, osservando che non era stato adempiuto "l'onere di spiegare le ragioni per cui i fatti successivi, per la gravità e comunque particolare significa tività possano risultare idonei a rappresentare che nel precedente periodo di detenzione non si fosse aderito al programma rieducativo", altresì segnalando come la giurisprudenza imponga che "tale spiegazione tanto più si impone quando il fatto considerato in grado di smentire le pur possibili positive valutazioni circa il comportamento in concomitanza del periodo detentivo interessati, si verifichi a distanza di tempo ( sez. 1 n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428)" 3. Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta, infatti, al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019 , Rv. 277789; conf. Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946). Ed invero la giurisprudenza insegna che in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, purchè, appunto se ne verifichi la maggiore gravità in refaizione alla distanza dei periodi di temlb interessati. (Cass. Sez.1, n.3092 del 07/11/2014 Cc.-dep.22/01/2015-Rv.26342801). 4.Nel caso in scrutinio, il Tribunale di sorveglianza ha enfatizzato la gravità del reato di lesioni personali cagionate dal detenuto ad una guardia penitenziaria - spingendolo nell'uscire dalla cella - e ne ha esaltato il significato negativo anche in relazione a un lungo periodo di carcerazione sensibilmente distante nel tempo. E tanto, nonostante che la oggettiva gravità del menzionato episodio fosse stata ridimensionata dalla medesima Corte di appello, che riconosceva le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, e individuava nel minimo la pena considerando la "modesta entità del fatto". 5. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, nel limitarsi a ribadire la propria precedente decisione, annullata dalla Suprema Corte, ha omesso una effettiva valutazione del fatto e della sua incidenza sull'intero percorso trattamentale del soggetto, non avendo verificato - se non contraddittoriamente con i dati emergenti dalla stessa decisione dei giudici di merito -se si sia trattato di un episodio effettivamente connotato da gravità, non estemporaneo, e concretamente, di un comportamento, per le sue caratteristiche fattuali, sintomatico di assenza o simulata adesione al programma trattamentale. Tanto più che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto ( Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994, Rv. 199460; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311; conf. Sez.1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv.27749701). 6. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive mosse su punti decisivi, imponendosene l'annullamento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame, da svolgersi secondo i richiamati principi. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma,