CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civilePardini [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente allanota spese.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lucca, che si riporta ai motivi delricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12 febbraio 2026, il Tribunale di Lucca ha confermatola decisione del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo RealiTommaso responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen. in danno di PardiniNico.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178,comma 1, lett. c) e 598-bis cod. proc. pen. per omessa comunicazione alla difesadelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel giudizio d’appello, svoltosi informa cartolare.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine al vaglio di attendibilità della persona offesa e dei testimoni.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.4. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in cui, a sostegno delprimo motivo di censura osserva che il livello di digitalizzazione del processopenale non è tale da consentire il controllo dell’avvenuto deposito degli atti dellecontroparti.Con riguardo al secondo motivo sostiene che il Tribunale avrebbe affermatola responsabilità dell’imputato disattendendo il principio dell’oltre ogni ragionevoledubbio.5. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha depositatouna memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.Occorre premettere che nella specie essendo l’atto di appello propostosuccessivamente al 1° luglio 2024, trova applicazione l'art. 598-bis cod. proc.pen., inserito dall'art. 34, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Conseguentemente, come affermato da questa Corte di legittimità, nelprocedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina èvigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delleconclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previstoper il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per ilprocedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazioneex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste delProcuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che leparti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni primadell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblicasono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria,mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera"cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. Con riguardo alla regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, exart. 533, comma 1, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità è concorde nelritenere che:- il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fattiè soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica,sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare glielementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbiofondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04);- tale regola di giudizio impone al giudice di condannare l'imputato allacondizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuorisoltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili comepossibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta. risulti priva del benchéminimo riscontro nelle emergenze probatorie. ponendosi in ultima analisi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 6, n. 21314del 05/03/2015, Casamonica, Rv. 263565; Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D.,Rv. 288272 – 01);- il principio secondo cui la penale responsabilità deve essere accertata "al dilà di ogni ragionevole dubbio" non esime la difesa dall'onere di fornire elementiconcreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisitain giudizio, a carico dell'imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, non avendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilitàipotetiche, non risultanti dagli atti (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rv. 289861– 02).3.2. Con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa,la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che:- le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicanoalle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante erigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n.21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020,Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv.282558 - 01);- la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa è questione di fatto,non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenzaimpugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit, edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale cherisulti priva di una pur minima plausibilità (ex plurimis, Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020 Rv. 278609 – 0).3.3. Nella specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi.Con motivazione logica ed esaustiva ed esente da vizi rilevabili in questa sede,ha ritenuto credibili, logiche e precise le dichiarazioni della persona offesa, dandoconto degli ampi riscontri che le stesse hanno trovato nelle deposizioni degli altritesti, i quali hanno confermato il sentimento di rancore nutrito dall’imputato neiconfronti della persona offesa e l’intenzione di picchiarla (teste [OSCURATO:PERSONA]),nonché la dinamica dei fatti (teste Maluccelli e teste Pellini), valutando le leggerediscordanze come non rilevanti e comunque fisiologiche in ragione del tempotrascorso dai fatti.Trattasi di argomentazione la cui tenuta logica non è in alcun modo inficiatadalle argomentazioni difensive, le quali piuttosto si risolvono nella richiesta di unarivalutazione nel merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura”degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944).4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio.Segue, altresì, la condanna del medesimo imputato alla rifusione delle spesesostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell’impegnodefensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile PardiniNico, che liquida in complessivi euro 4300,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]