CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di DI [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, inoltre, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie; considerato che il secondo motivo di ricorso non richiama neanche formalmente uno dei vizi denunciabili in sede di legittimità e che la deduzione, tra l'altro, si appalesa generica ed aspecifica, non eviclenziando neanche astrattamente come un eventuale errore materiale abbia potuto incidere sul percorso logico ed argomentato della Corte di appello nel ritenere la responsabilità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembr