CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 10151/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3613/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoFRANCESCO CAPRISTO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1473/2022 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARIdepositata il 24/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 3613/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 24/11/2022, il Tribunale di Castrovillari, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni subiti dagli attori inconseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come gli originari attori non avessero comprovato l’interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, avendo trascurato il deposito del proprio fascicolo di parte e, conseguentemente, della documentazione eventualmente utile ai fini della prova di tale interruzione, con il conseguente inevitabile accertamento della prescrizione della pretesa risarcitoria dagli stessi originariamenteavanzata; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; laVittoria [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, cui ha fatto seguitoil deposito di memoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazionein sede di giudizio di legittimità, assum a no rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve Adunanzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 3613/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenereche il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine‘lungo ’ di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenzacontro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal direttoesame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersioperante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico delricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodottadal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio ( Sez. 6, Ordinanzan. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874 - 01) ; piùdi recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ’ - la notificazione della sentenza – è idoneo a far decorrere il termine ‘breve’di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ’ della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel terminestabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizionee di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza Adunanzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 3613/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. ( Sez. U,Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 , Rv. 665188 - 01) ; nelcaso di specie, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 29/11/2022 (cfr. pag. 1 del ricorso) , lo stesso h a totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione) , con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 26/01/ 2023, lo stesso non può ritenersicomunque tempestivamente proposto assumendo come dies aquo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’ : cfr.Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628539 – 01 , e successive conformi ), essendo quest’ultima avvenuta in data 24/11/2022; ciòposto, non ricorrendo, nella specie, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza da parte del la controricorrente,né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolod’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile; varràin ogni caso rilevare, al di là del tema della procedibilità del ricorso,come l’esame di quest’ultimo (impregiudicata la problematica osservanzadell’art. 366 n. 3 c.p.c. ) avrebbe in ogni caso evidenziato il carattere lacunoso dell’argomentazione esposta nei motivi di doglianza, risultando del tutto trascurata la considerazione di quanto osservato dal tribunale a lla pag. 4, secondo parte ; e c iò, tanto in relazione al rilievo di cui all’udienza del 17 luglio 2014, quanto in relazione alla circostanza riguardante l’assenza di alcun rilievo , da partedegli appellati , al momento dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio del G iudice di pace dalla cancelleria del Tribunale. È agevole Adunanzadell’8 febbraio 2024 - R.G. n. 3613/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri evidenziare,al riguard o, come, avendo gli appellati rilevato , a ll’udienza del17 luglio 2014, la mancanza del proprio fascicolo di parte ( in quanto contenuto in quello d ’ ufficio del primo giudice ) , gli stessi avrebbero dovutodenunciare l’assenza del proprio fascicolo una volta pervenuto ilfascicolo d’ufficio d a l giudice di primo grado; peraltro, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado, prodotta in via telematica in questa sede , si evince che la seconda lettera del 2011 non presenta l’avviso di ricevimento della societàassicuratrice; la rilevata sorte del ricorso rende irrilevante l’esame della denunciataviolazione dell’art. 102 c.p.c. da parte della resistente ; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiaraimprocedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,