CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 27647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21968/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], unica erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -intimato - avverso la sentenza n. 277/2020 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 631/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (in cui vece il processo è ora proseguita dall’unica erede [OSCURATO:PERSONA]) di riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti propri della posizione organizzativa, quale egli assumeva dovesse essere qualificato il suo incarico, dal 1997 in poi, di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Demografici, Stato Civile ed Anagrafe; 2. la Corte di merito, argomentando sulla base di un documento prodotto in appello ed in cui si attestava l’istituzione di quella posizione organizzativa poco dopo la cessazione del rapporto con il Persiani, raffrontava tale provvedimento con il Regolamento del Comune, per desumerne che, all’epoca delle lavorazioni svolte dal ricorrente, l’ufficio cui egli era preposto costituiva soltanto un settore di una superiore Area, alla quale era da riferire, in mancanza di dirigenza comunale, la posizione apicale da riportare ad una posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 15 del CCNL di comparto del 2004; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Comune di Gessopalena ha opposto difese con controricorso; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione degli artt. 345, co. 3 e 437, co. 2, c.p.c., anche in relazione all’art. 111 della Costituzione, per essersi utilizzato un documento, ovverosia la delibera del 9.10.2013, tardivamente prodotto in grado di appello; 2. il secondo motivo è formulato invece ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso, muovendo anche da ulteriori critiche alla sentenza impugnata rispetto al giudizio di indispensabilità del documento acquisito in appello, si assume l’erroneità della decisione di merito assunta; 3. con il secondo motivo la ricorrente ritiene intanto inspiegabile che la posizione ricoperta dal Persiani sia potuta diventare posizione organizzativa solo il giorno dopo il di lui pensionamento; 4. il motivo aggiunge poi che la corrispondenza affermata in sentenza tra strutture apicali ed Aree era priva di dimostrazione, mentre vi era ampio e documentato riscontro riguardo all’istituzione della posizione apicale ricoperta dal Persiani ed allo svolgimento dei relativi compiti, con le conseguenti responsabilità, in epoca anteriore; 5. aggiunge infine la ricorrente che la natura apicale della posizione del Persiani doveva desumersi a contrario, dal fatto che ad altra dipendente, fin dal 2011, era stata attribuita la responsabilità dell’Area Generale e di quella Finanziaria, ma non quella dei [OSCURATO:PERSONA] e Commercio, con assetto poi mantenuto in capo ad essa nel settembre 2012, ma con la precisazione che non veniva alla stessa attribuita l’Area dei [OSCURATO:PERSONA] e Commercio per l’eccessiva gravosità, altrimenti, dell’incarico e delle responsabilità, circostanze tutte da cui secondo la ricorrente si sarebbe dovuto desumere, senza ombra di dubbio, che prima del settembre 2012, la responsabilità di questi ultimi Servizi faceva capo al predetto Persiani; 6. i motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica; 7. la Corte territoriale ha ricostruito l’accaduto nel senso che, nella vigenza del Regolamento del 31.12.1997, le attività di gestione dell’ente facevano capo a quattro Aree (Amministrativa, Economico-Finanziaria, Tecnica e Vigilanza), a propria volta articolate in Servizi; 8. secondo tale ricostruzione, ai preposti alle predette Aree si riferivano posizioni organizzative ai sensi del vigente C.C.N.L., mentre solo in data 1.9.2012 e dunque dopo il pensionamento del Persiani, era stata istituita l’ulteriore posizione organizzativa apicale, ai sensi della contrattazione collettiva, di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre in precedenza i corrispondenti Servizi costituivano articolazioni dell’Area Amministrativa; 9. si deve del resto considerare che non è giuridicamente possibile discutere di esercizio di fatto di una posizione organizzativa, se non quando la stessa sia istituita (v. anche C. 8141/2018); 10. anche le responsabilità di una certa attività, a fronte di una strutturazione come quella descritta dalla Corte territoriale, non può che risalire all’assetto formale dell’organigramma, sicché chi operi in un Servizio individuato come mera articolazione di un Area non può addurre di avere compiti paragonabili o sostitutivi del titolare dell’Area, perché la responsabilità ultima, fosse anche solo per l’avere delegato ad altri la formazione di certi atti, ricade inevitabilmente sull’addetto di vertice; 11. la Corte territoriale ha poi correttamente acquisito in appello l’atto da cui si desumeva l’istituzione della posizione organizzativa di Responsabile dei [OSCURATO:PERSONA] solo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché quel documento, una volta inteso, come è stato fatto nella sentenza impugnata, in rapporto con l’organizzazione di cui al Regolamento, ha reso evidente l’evolversi formale – decisivo per quanto sopra detto – della struttura delle responsabilità rispetto ai Servizi dell’ente; 12. vale del resto il principio, consolidato per quanto soggetto a formulazioni variegate, secondo cui, per quanto qui interessa, «nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione … e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado» (C. 11845/2018); 13. data la rilevanza rispetto al merito del contendere, sopra segnalata, dei profili formali - muniti di ricaduta sostanziale immediata – in ordine alla necessità di previa costituzione delle posizioni organizzative perché si possa discutere dei diritti conseguenti alla preposizione ad esse, è evidente che la ricostruzione dell’assetto nei termini sintetizzati, quale operata dalla Corte territoriale, attiene all’interpretazione di atti e documenti della P.A., ovverosia dl Regolamento e del documento successivamente prodotto e di cui si è detto; 14. ciò comporta che la contestazione di tale interpretazione va veicolata sulla base di censure attinenti alla violazione dei c.d. canoni ermeneutici (C. 5966/2022; C. 17367/2010), non potendo essa risultare condotta attraverso una argomentazione che abbia la consistenza di una diversa valutazione dei dati istruttori, anche sotto il profilo dello sviluppo di possibili ragionamenti presuntivi, al fine di perseguire una conclusione a sé favorevole, perché tutto ciò attiene in realtà al giudizio di merito ed è improprio rispetto al giudizio di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013); 15. neppure poi gli argomenti difensivi dispiegati integrano una idonea censura ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in sé teoricamente da ammettere in ambito di interpretazione dei contratti o atti unilaterali, quando sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo (C. 10745/2022; C. 14355/2016); 16. infatti non è tale l’assunto per cui sarebbe «priva di riscontri» l’identificazione tra posizioni organizzative ed Aree o vi sarebbe al contrario «ampio e documentato riscontro» dell’istituzione della posizione apicale di cui si rivendicano gli emolumenti fin dal prima del settembre del 2012, perché quelle non sono censure di omesso esame di fatti, ma sintesi di una diversa valutazione dell’istruttoria; 17. infine, se viceversa il fatto – di cui al rilievo a contrario del secondo motivo – dell’attribuzione ad altro responsabile di due Aree, con esclusione dei [OSCURATO:PERSONA] e del Commercio, in quanto tale da comportare, a quel punto , un compito eccessivamente gravoso, può in astratto costituire denuncia di omesso esame di un fatto, è tuttavia da escludere la decisività di esso; 18. tale necessaria decisività – intesa come alta probabilità logica di un esito diverso del giudizio – manca in punto di fatto, perch é quella valutazione di gravosità risale al settembre 2012 ed è dunque contestuale all’istituzione del Servizio predetto come posizione organizzativa; 19. pertanto ben potrebbe ritenersi che l’esclusione da quell’incarico per il futuro potesse derivare proprio dall’individuazione formale di esso in quei termini, con le responsabilità che ne derivavano; 20. manca però anche la necessaria decisività in diritto, perché come si è detto solo la previa costituzione della posizione organizzativa avrebbe potuto comportare il sorgere delle piene responsabilità che possono stare alla base del riconoscimento delle corrispondenti maggiori retribuzioni, sicché dal mero fatto della gravosità del servizio non potrebbe comunque derivare il riconoscimento di una posizione organizzativa che giuridicamente, prima del settembre 2012, non era stata formalmente costituita come tale; 20. il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r