CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per r egolamento di competenza iscritto al n. 25924 del Ruolo generale dell’anno 2024proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto introduttivo e per procura notarile, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimate - avverso l ’ ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 4 novembre 2024 nel procedimentocivile iscritto al n. 53121 /2022 R.G. ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], c he ha chiesto dichiararsi l a competenza del Tribunale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. Con atto di pignoramento presso terzi [OSCURATO:PERSONA] promuoveva azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dei terzi pignorati Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di ottenere l’assegnazione dell’importo di euro 1.949,84, come indicato in precetto. Con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione e all’esito del giudizio, il Tribunale di Roma, riformando la sentenza del Giudice di pace,dichiarava, con sentenza n. 15893/2018, la ‹‹ sussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata limitatamente alla somma di euro 324,62››. La creditrice chiedeva al g.e. la fissazione dell’udienza per l‘assegnazione delle somme pignorate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva una seconda opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. , eccependo la compensazione con un proprio controcredito di euro 3.210,06, in forza di sentenza n. 8067/19 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] depositava ricorso per intervento autonomo per l’importo di euro 13.130,01, in forza di titolo esecutivo costituito da assegno circolare dell’importo di euro 12.379,40; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano autonomi ricorsi per intervento, rispettivamente per l’importo di euro 1.472,29 e per l’importo di euro 2.517,26, in forza di assegnicircolari. Sospesa l’esecuzione ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., il giudizio di merito è stato introdotto, dinanzi al Tribunale di Roma, dai creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono, con due motivi, i creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Banca d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del ricorso , il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con la quale, richiamate le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, N. 4678/25, n. 5795/95 e n. 5774/25 emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte, hanno insistito nella declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, quanto meno in accoglimento del motivo secondo; ed hanno insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, anche previa rimessione alle Sezioni Unite sulla seguente questione di diritto: “se il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di rito, fattispecie che, peraltro, non integra mai l’ipotesi di soccombenza reciproca”. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., censurano l’ordinanza impugnata per avere erroneamente determinato il valore della causa ai fini della competenza per valore. Nel r ibad ire che il valore della causa di opposizione si determina in base a quello del credito per cui si procede, precisano che, nella specie, all’importo indicato in precetto, pari ad euro ad euro 1.949,84, deve sommarsi quello dei crediti vantati dai creditori intervenuti, cosicché, risultando il valore superiore ad euro 5.000,00, deve ritenersi la competenza del Tribunale. 2. Con il secondo motivo, denunziando la ‹‹ illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt.7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, i ricorrenti lamentano che il Tribunale, nel determinare il valore della causa, ha considerato il solo importo precettato, tralasciando di considerare che, nell’instaurare il giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti, sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di euro 3.210,06, era stata spiegat a (da [OSCURATO:PERSONA]) domanda riconvenzionale volta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un ulteriore proprio credito nei confronti della stessa società debitrice, per un importo superiore ad euro 5.100,00 , che si cumulava con il credito originario; per effetto della proposizione della domanda de qua, il valore della causa rientrava, dunque, in quello proprio del Tribunale. 3. Il secondo motivo, che deve essere esaminato con priorità perché dirimente, è fondato , con conseguente assorbimento del primo. 3.1. Varrà premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 - dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass.n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 cod. proc. civ., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c od. proc. civ., nel caso di pignoramento presso terzi - ha affermato che l’opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta. Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. A tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass.n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114del 2025). 3.2. La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, l’individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; tanto che, perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe sempre il giudice concretamente adito ad esserenon solo munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla ( cfr. Cass., sez. 3, 14/01/2025, n. 918; Cass., sez. 3, 16/01/2025, n. 1058; Cass., sez. 3, 22/02/2025, n. 4678; Cass., sez. 3, 04/03/2025, n. 5774; Cass., sez. 3, 04/03/2025, n. 5797; Cass., sez. 3, 17/03/2025, n. 7114). 4. Ne discende la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti. Trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’11 dicembre 2014, si applica l’art. 92, secondocomma , cod. proc. civ. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13, comma 1 , del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, non solo in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ma anche (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, nel caso di specie, le spese vanno compensate sia in considerazione della novità della questione, atteso che l’ordinanza n. 30581/2024 di questa Corte - che ne ha chiarito i termini, risolvendola - è sopravvenuta all’introduzione del regolamento di competenza in esame, sia perché comunque il fatto che detta ordinanza n. 30581/2024 è sopravvenuta all’introduzione del regolamento costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione. Non può, infine, essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un ‹‹evidente contrasto›› tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass. n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25 e n. 5774/25 sopra richiamate). In primo luogo, come si è rilevato, la ragione dirimente della compensazione, nei precedenti da ultimo richiamati ed in questa sede, non è stata l’applicazione del criterio della soccombenza parziale in caso di accoglimento non integrale della domanda, ma la combinata considerazione della novità (beninteso, negli esatti termini) della questione decisiva e della sopravvenienza in corso di causa della pronuncia di legittimità idonea a definire la controversia. Pertanto, la questione della parzialità della soccombenza è qui del tutto irrilevante. In secondo luogo, sulla pure qui irrilevante questione neppure potrebbe ipotizzarsi un contrasto utilmente suscettibile di rimessione alle Sezioni Unite. Infatti, vero è che l’art. 374, secondo comma , c od. proc. civ. prevede che il P rimo P residente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già deciso in senso difforme dalle sezioni semplici. Ma è anche vero che, ai fini della rimessione, il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico (e non diacronico), ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedente seguito: e, nel caso di specie, è evidente che l’approdo finale è ormai consolidato nel senso applicato nei provvedimenti pronunciati più di recente. D’altronde, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte non nasce mai per opera spontanea della Corte, ma è indotta sempre dal tenore dei ricorsi individuali ad essa presentati. Dunque, se vi è una giurisprudenza evolutiva, è perché ancora prima è evolutivo il tenore dei ricorsi; mentre è connaturata alla funzione giurisdizionale, che non è mai statica o pietrificata in un ente immutabile, la tensione al necessario adeguamento all’evoluzione della sensibilità degli interpreti e dell’ordinamento ed alle mutate istanze di questo. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto ne