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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05161/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto propone una rilettura degli elementi presi in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, concretizzandosi in censure diverse da quelle esperibili con il ricorso in Cassazione.

Il decidente ha ineccepibilmente osservato che il notevole lasso temporale che intercorre tra i fatti di cui alle imputazioni (dall'anno 2000 al 2006) e la reiterazione della condotta criminosa, in assenza di ulteriori indici sintomatici, appaiono espressione di un programma di vita improntato al crimine dai quale il 2.(A_ Sansalone intende trarre sostentamento, locupletando attraverso_grricettazione dei pezzi di ricambio di autovetture, e non di un medesimo disegno criminoso unitario che postula un'unica iniziale deliberazione criminosa e programmazione, sia pure a gradi linee, dei reati successivamente eseguiti.

Le censure del ricorrente appaiono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto propone una rilettura degli elementi presi in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, concretizzandosi in censure diverse da quelle esperibili con il ricorso in Cassazione. Il decidente ha ineccepibilmente osservato che il notevole lasso temporale che intercorre tra i fatti di cui alle imputazioni (dall'anno 2000 al 2006) e la reiterazione della condotta criminosa, in assenza di ulteriori indici sintomatici, appaiono espressione di un programma di vita improntato al crimine dai quale il 2.(A_ Sansalone intende trarre sostentamento, locupletando attraverso_grricettazione dei pezzi di ricambio di autovetture, e non di un medesimo disegno criminoso unitario che postula un'unica iniziale deliberazione criminosa e programmazione, sia pure a gradi linee, dei reati successivamente eseguiti. Le censure del ricorrente appaiono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembr
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