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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15503/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 1215 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; sentiti i difensori, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Firenze ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Firenze a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 74 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 d'incolpazione) e 497-bis, 110 e 61, n. 2, nonché 319, 321 e 110 cod. pen. (rispettivamente, capi 7 e 11 d'incolpazione).

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato della cogestione (fino alla sua cattura del 21 agosto 2019, in esecuzione di altra ordinanza cautelare) di un'associazione (armata) finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina), importate in Italia dal [OSCURATO:PERSONA] tramite il porto di Livorno, operante tra marzo 2019 e gennaio 2020 (capo 1).

I gravi indizi di reità sono stati altresì ritenuti sussistenti in merito al delitto di concorso in falsificazione di documenti validi per l'espatrio, con riferimento a passaporto rilasciato dalla Questura di Milano il 23 novembre 2018, per garantire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], i traffici illeciti associativi e la sua impunità per essi (capo 7), nonché (capo 11) in ordine al concorso in corruzione, con riferimento al corrispettivo corrisposto al funzionario per il rilascio del passaporto (connessi con la fattispecie di cui al capo 1).

2. Avverso la prefata ordinanza emessa in sede di riesame [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di difetto, manifesta illogicità e/o contraddittorietà, per non aver il Tribunale pronunciato in merito all'eccepita incompetenza territoriale con riferimento al capo 1), in favore di quella dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro e, comunque, per non aver declinato la propria competenza in luogo della detta diversa Autorità.

Per il ricorrente, in sinesi, la competenza catanzarese, in merito alla fattispecie associativa di cui al capo 1 d'incolpazione, troverebbe fondamento dall'essere l'ascritta associazione, in realtà, costituita in Calabria.

L'incompetenza territoriale si argomenterebbe comunque in ragione della connessione con altri reati (di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.) con riferimento ai quali è stata emessa, in seno a procedimento pendente innanzi alla detta Autorità giudiziaria calabrese, ordinanza cautelare anche nei confronti dello stesso ricorrente.

Omessa motivazione vi sarebbe altresì con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale in ordine alle fattispecie di cui ai capi 7 e 11 '? d'incolpazione, dedotta anche in ragione dell'indicazione di una data di commissione antecedente alla stessa costituzione dell'associazione i cui traffici illeciti sarebbero stati assicurati proprio della relativa attività di falsificazione.

2.2. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, circa la ritenuta gravità indiziaria in merito alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla fattispecie associativa di cui al capo 1 d'incolpazione.

I detti vizi, per il ricorrente, caratterizzerebbero il provvedimento impugnato nella parte in cui, in forza delle captate conversazioni nn. 1338, 1349 e 1350 dell'Il novembre 2019 (pag. 354 e ss. dell'ordinanza genetica), sarebbe stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il soprannome di «Cassano» oltre che ritenuta sussistente la gravità indiziaria circa il ruolo da egli assunto in seno all'associazione.

Ciò in anche in considerazione della cattura del ricorrente eseguita, per altra causa, il 21 agosto 2019 (e non, come erroneamente indicato nell'ordinanza di riesame, nel marzo del 2021), dell'assenza di incolpazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati fine, tutti comunque consumati dopo il suo arresto, e, più in generale, dell'insussistenza di elementi indiziari circa la gestione dell'organizzazione da parte dell'indagato.

Altro elemento evidenziante l'illogicità manifesta o comunque la contraddittorietà motivazionale, per il ricorrente, sarebbe caratterizzato dall'aver collocato la fattispecie di cui al capo 7 d'incolpazione, inerente la falsificazione del passaporto commessa nel 2018, non solo tra le condotte mediante le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito la propria latitanza con riferimento ad altra ordinanza cautelare ma tra le fattispecie mediante le quali l'associazione di cui al capo 1), operante dal 2019, avrebbe garantito i propri traffici illeciti e l'incolpato si sarebbe garantito l'impunità con riferimento alla gestione dell'associazione stessa.

2.3. Con il motivo n. 3, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini sia di omessa motivazione circa la gravità indiziaria in ordine al capo 11) d'incolpazione sia di manifesta illogicità e/o contraddittorietà con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in merito alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla fattispecie di cui al capo 7).

Essa sarebbe difatti contestata come commessa nel 2018 ma tale da garantire (anche) i traffici illeciti di cui all'associazione, operante però dal marzo 2019, oltre che l'impunità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quest'ultima fattispecie.

2.4. Con il motivo n. 4, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonché in merito all'adeguatezza della custodia in carcere.

Il Tribunale, in sintesi, avrebbe sul punto confermato l'ordinanza genetica attraverso il mero richiamo alla gravità del fatto contestato senza considerare il periodo di tempo decorso e l'assenza di contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di reati fine.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nel senso del rigetto del ricorso mentre la difesa dell'indagato ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il motivo n. 1 critica l'ordinanza per non aver il Tribunale pronunciato in merito all'eccepita incompetenza territoriale con riferimento al capo 1), in favore di quella dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro e, comunque, per non aver declinato la propria competenza, in luogo della detta diversa Autorità, per ragioni di connessione con altra associazione ex art. 74 D.p.r. n. 309 del 1990, ascritta anche a [OSCURATO:PERSONA].

Omessa motivazione vi sarebbe anche con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale in ordine alle fattispecie di cui ai 7) e 11).

2.1. Le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata e con il principio per cui, anche in tema di ordinanza de libertate del Tribunale in funzione del giudice del riesame, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-01; e, con riferimento più generale alla motivazione della sentenza, ex plurimis: Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Saraco, Rv. 277091-01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096-01).

Nella specie, l'ordinanza impugnata sostanzialmente esclude ragioni di connessione con l'associazione di cui alle indagini calabresi ancorché nella parte motivazionale ove, con valutazioni di fatto insindacabili in questa sede perché sorrette da motivazione congrua, coerente e logica, non ravvede un'ipotesi di bis in idem con riferimento alle incolpazioni del procedimento calabrese, trattandosi di due differenti associazioni; quella oggetto dell'attuale capo 1), peraltro, per quanto emerge dall'ordinanza genetica (pag. 390 e s.), non caratterizzata dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla 'ndrangheta.

Quanto innanzi si riverbera altresì in ordine alla competenza territoriale con riferimento ai capi 7) e 11) in quanto l'incolpazione circa la fattispecie in materia di falso è formulata come connessa con il capo 1).

3. Con i motivi nn. 2 e 3, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti, si censura l'ordinanza in ordine alla gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] circa i capi 1), 7) e 11) d'incolpazione, sostanzialmente deducendo, al di là della tecnica utilizzata per la formulazione della relativa rubrica, i vizi motivazionali sintetizzati nella precedente ricostruzione dei fatti processuali.

3.1. Le doglianze sono infondate, laddove non presentano profili di inammissibilità.

3.2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta t illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione).

3.3. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito ai reati allo stesso ascritti nell'incolpazione.

Deve difatti nella specie ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato).

3.3.1. Con riferimento al capo 1), al quale si riferisce il motivo n. 2 di ricorso, nel dettaglio, ricostruita in termini non sindacati dal ricorrente l'associazione in ragione anche delle emergenze di cui agli esiti di intercettazioni telefoniche e tra presenti, di servizi di polizia giudiziaria, culminati anche in sequestri, l'ordinanza genetica (pag. 354 e ss.) focalizza la posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio.

In particolare, si perviene ad associare all'indagato il soprannome di «Cassano» e se ne ricostruisce il ruolo associativo valorizzando elementi emergenti dalle conversazioni ambientali del 19 novembre 2019 (prog. nn. 1338, 1349, 1350, 1353).

Trattasi di circostanze lette anche alla luce della cattura di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta, in esecuzione di altra ordinanza cautelare, il 21 agosto 2019, valutata altresì in ragione della falsificazione del passaporto nonché della specifica ed esplicita considerazione, da parte degli interlocutori, dell'intervenuta cattura quale causa di una riduzione delle importazioni di cocaina in ragione proprio del venir meno dell'apporto del latitante.

Su tale congruo e logico apparato motivazionale si innesta poi quello di cui all'ordinanza emessa in sede di riesame che, in termini altrettanto logici e congrui, in forza dei detti elementi, conferma la valutazione circa il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio e chiarisce che essa non è scalfita dall'avvenuto arresto, per altra causa, dell'indagato (ancorché erroneamente indicato nell'ordinanza di riesame come avvenuto in altra data), trattandosi di associazione comunque operante da data antecedente (marzo 2019).

Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, inoltre, la congruenza e la logicità dell'apparato motivazionale non risultano intaccate neanche dalla collocazione temporale del reato di falso di cui al capo 7) in data antecedente al marzo 2019, trattandosi non di reato fine del sodalizio ma, come ritenuto in sede cautelare, di fattispecie volta a garantire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] oltre che in connessione teleologica con la fattispecie associativa.

Il motivo in esame (il n. 2), nella parte in cui mira a sostenere che le vicende oggetto delle conversazioni di cui innanzi, inerenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], risalirebbero ad un remoto passato, si palesa invece inammissibile in quanto in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558- 01).

Peraltro, coerente e logica è la motivazione sul punto laddove i riferimenti ad attività illecita in materia di stupefacenti effettuate nel passato, commesse anche all'estero, sono letti e valutati, in termini di gravità indiziaria, in uno con i riferimenti alle attuali attività del sodalizio.

Ne consegue che il profilo di censura in esame, inammissibilmente, offre una prospettazione alternativa tale da risolversi in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, mirando a fornire nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

3.3.2. Medesime considerazioni merita il motivo n. 3 di ricorso, in ossequio ai principi già innanzi esplicitati in sede di trattazione del motivo n. 2.

Deve preliminarmente ribadirsi che l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

Al pari degli altri provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen. possono difatti farsi valere con riferimento all'ordinanza di riesame (unicamente) i vizi della motivazione nonché l'apparenza o l'assenza motivazionale che, nella specie, non sussistono (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, in motivazione; Cass. sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).

L'ordinanza esaminata esplicitamente conferma la gravità indiziaria con riferimento, non solo, al capo 7) ma anche al capo 11), come emerge dall'ultima parte pag. 3 e dalla parte iniziale di pag.

4. Essa, ancora una volta, letta in uno con l'ordinanza genetica, risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito ai reati allo stesso ascritti ai capi 7) e 11), inerenti alla falsificazione del passaporto ed il relativo mercimonio.

Ciò emerge dalla minuziosa valutazione effettuata dall'ordinanza genetica in merito agli elementi emergenti dalle intercettazioni, dagli esiti di accertamenti documentali oltre che afferenti alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua successiva cattura.

Il riferimento è all'iter logico-giuridico seguito dalla detta ordinanza esplicitato dalle pag. 291 e ss., che analizzano nel dettaglio anche i capi in considerazione quanto alle dinamiche della falsificazione che è esplicitamente ritenuta tale da inserirsi in un sistema collaudato di corruttela emergente dalle intercettazioni che ne disvelano anche gli importi concordati con il pubblico ufficiale per le falsificazioni.

Sono in sede cautelare anche valorizzati, in uno con le emergenze di cui innanzi, gli elementi esplicitati nelle precedenti pag. 261 e ss., circa l'attività di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], e 280 e ss. nonché 294 e ss. che descrivono tanto la posizione del Pubblico ufficiale in seno al detto meccanismo di corruttela quanto le ulteriori attività di connesse falsificazioni.

4. Inammissibile è infine il motivo n. 4, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver il Tribunale, a detta del ricorrente, confermato l'ordinanza genetica, circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, attraverso il mero richiamo alla gravità del fatto contestato oltre che senza considerare il periodo di tempo decorso e l'assenza di contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di reati fine.

Il ricorrente, in particolare, non concilia il suo dire con quello che risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata.

Essa, infatti, con motivazione congrua coerente e logica, di per sé considerata oltre che in ragione dello stretto collegamento con l'ordinanza genetica e della complementarietà delle stesse, applica correttamente i principi governanti la materia.

Trattasi, nel dettaglio, di quelli ben compendiati dal principio per cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine (nella specie, non ascritti all'indagato) ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293- 01; sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243-01, e Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musunneci, Rv. 273435-01).

L'ordinanza genetica, difatti, lungi dall'applicare la misura della custodia cautelare in carcere in forza del mero richiamo alla gravità del fatto contestato, fa esplicito riferimento al regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., previsto con riferimento alla contestata associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ed esclude la sussistenza di elementi tali da far propendere in senso contrario.

Con motivazione esente dai vizi denunciati, l'ordinanza, nonostante la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, argomenta ulteriormente il rilevante pericolo di recidiva, anche specifica, oltre che l'idoneità e l'adeguatezza della sola misura effettivamente applicata non solo in forza dell'astratta gravità del reato contestato ma in considerazione dello specifico modo di atteggiarsi dell'associazione «transcontinentale» e dei collegamenti di essa e dell'indagato.

A ciò si aggiungono le ulteriori esigenze cautelari del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio che, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono argomentate anche dal pregresso stato di latitanza in relazione ad altra misura cautelare, terminato solo con la sua cattura nell'agosto del 2019, oltre che dall'adottato sistema di falsificazione di documenti (validi per l'espatrio).

Sul descritto apparato argomentativo si innesta poi quello dell'ordinanza adottata in sede di riesame che, considerate esplicitamente le deduzioni difensive, ritiene la paventata risalenza nel tempo dei fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] elemento inidoneo a vincere il doppio regime presuntivo operante con riferimento alla fattispecie di cui al capo 1) d'incolpazione.

Il Tribunale considera difatti attuali le esigenze cautelari, nonché tali da richiedere l'applicata misura custodiale, in ragione della permanenza dell'associazione grazie alla capacità di operare in maniera sistematica ed organizzata nonostante le diverse operazioni di polizia culminate in sequestri ed arresti; in particolare anche dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA] la cui personalità, per il giudice di merito, è esplicitata non solo dal ruolo apicale assunto in seno al sodalizio ma anche dai suoi precedenti gravi e specifici.

Il periodo di latitanza dell'indagato, ancorché con riferimento ad altra ordinanza cautelare, avvantaggiato dall'appoggio logistico anche di sodali, esclude infine per il Tribunale, l'efficacia di misure cautelari diverse da quella applicata, con conseguente non superamento del doppio regime presuntivo di cui all'art. 275,

5. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 1215 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; sentiti i difensori, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Firenze ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Firenze a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli articoli 74 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 d'incolpazione) e 497-bis, 110 e 61, n. 2, nonché 319, 321 e 110 cod. pen. (rispettivamente, capi 7 e 11 d'incolpazione). In particolare, [OSCURATO:PERSONA], come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato della cogestione (fino alla sua cattura del 21 agosto 2019, in esecuzione di altra ordinanza cautelare) di un'associazione (armata) finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina), importate in Italia dal [OSCURATO:PERSONA] tramite il porto di Livorno, operante tra marzo 2019 e gennaio 2020 (capo 1). I gravi indizi di reità sono stati altresì ritenuti sussistenti in merito al delitto di concorso in falsificazione di documenti validi per l'espatrio, con riferimento a passaporto rilasciato dalla Questura di Milano il 23 novembre 2018, per garantire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], i traffici illeciti associativi e la sua impunità per essi (capo 7), nonché (capo 11) in ordine al concorso in corruzione, con riferimento al corrispettivo corrisposto al funzionario per il rilascio del passaporto (connessi con la fattispecie di cui al capo 1). 2. Avverso la prefata ordinanza emessa in sede di riesame [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di difetto, manifesta illogicità e/o contraddittorietà, per non aver il Tribunale pronunciato in merito all'eccepita incompetenza territoriale con riferimento al capo 1), in favore di quella dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro e, comunque, per non aver declinato la propria competenza in luogo della detta diversa Autorità. Per il ricorrente, in sinesi, la competenza catanzarese, in merito alla fattispecie associativa di cui al capo 1 d'incolpazione, troverebbe fondamento dall'essere l'ascritta associazione, in realtà, costituita in Calabria. L'incompetenza territoriale si argomenterebbe comunque in ragione della connessione con altri reati (di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.) con riferimento ai quali è stata emessa, in seno a procedimento pendente innanzi alla detta Autorità giudiziaria calabrese, ordinanza cautelare anche nei confronti dello stesso ricorrente. Omessa motivazione vi sarebbe altresì con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale in ordine alle fattispecie di cui ai capi 7 e 11 '? d'incolpazione, dedotta anche in ragione dell'indicazione di una data di commissione antecedente alla stessa costituzione dell'associazione i cui traffici illeciti sarebbero stati assicurati proprio della relativa attività di falsificazione. 2.2. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, circa la ritenuta gravità indiziaria in merito alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla fattispecie associativa di cui al capo 1 d'incolpazione. I detti vizi, per il ricorrente, caratterizzerebbero il provvedimento impugnato nella parte in cui, in forza delle captate conversazioni nn. 1338, 1349 e 1350 dell'Il novembre 2019 (pag. 354 e ss. dell'ordinanza genetica), sarebbe stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il soprannome di «Cassano» oltre che ritenuta sussistente la gravità indiziaria circa il ruolo da egli assunto in seno all'associazione. Ciò in anche in considerazione della cattura del ricorrente eseguita, per altra causa, il 21 agosto 2019 (e non, come erroneamente indicato nell'ordinanza di riesame, nel marzo del 2021), dell'assenza di incolpazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati fine, tutti comunque consumati dopo il suo arresto, e, più in generale, dell'insussistenza di elementi indiziari circa la gestione dell'organizzazione da parte dell'indagato. Altro elemento evidenziante l'illogicità manifesta o comunque la contraddittorietà motivazionale, per il ricorrente, sarebbe caratterizzato dall'aver collocato la fattispecie di cui al capo 7 d'incolpazione, inerente la falsificazione del passaporto commessa nel 2018, non solo tra le condotte mediante le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito la propria latitanza con riferimento ad altra ordinanza cautelare ma tra le fattispecie mediante le quali l'associazione di cui al capo 1), operante dal 2019, avrebbe garantito i propri traffici illeciti e l'incolpato si sarebbe garantito l'impunità con riferimento alla gestione dell'associazione stessa. 2.3. Con il motivo n. 3, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini sia di omessa motivazione circa la gravità indiziaria in ordine al capo 11) d'incolpazione sia di manifesta illogicità e/o contraddittorietà con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in merito alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla fattispecie di cui al capo 7). Essa sarebbe difatti contestata come commessa nel 2018 ma tale da garantire (anche) i traffici illeciti di cui all'associazione, operante però dal marzo 2019, oltre che l'impunità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quest'ultima fattispecie. 2.4. Con il motivo n. 4, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché vizi motivazionali, in termini di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonché in merito all'adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale, in sintesi, avrebbe sul punto confermato l'ordinanza genetica attraverso il mero richiamo alla gravità del fatto contestato senza considerare il periodo di tempo decorso e l'assenza di contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di reati fine. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nel senso del rigetto del ricorso mentre la difesa dell'indagato ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il motivo n. 1 critica l'ordinanza per non aver il Tribunale pronunciato in merito all'eccepita incompetenza territoriale con riferimento al capo 1), in favore di quella dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro e, comunque, per non aver declinato la propria competenza, in luogo della detta diversa Autorità, per ragioni di connessione con altra associazione ex art. 74 D.p.r. n. 309 del 1990, ascritta anche a [OSCURATO:PERSONA]. Omessa motivazione vi sarebbe anche con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale in ordine alle fattispecie di cui ai 7) e 11). 2.1. Le censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata e con il principio per cui, anche in tema di ordinanza de libertate del Tribunale in funzione del giudice del riesame, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del convincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-01; e, con riferimento più generale alla motivazione della sentenza, ex plurimis: Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Saraco, Rv. 277091-01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena, Rv. 255096-01). Nella specie, l'ordinanza impugnata sostanzialmente esclude ragioni di connessione con l'associazione di cui alle indagini calabresi ancorché nella parte motivazionale ove, con valutazioni di fatto insindacabili in questa sede perché sorrette da motivazione congrua, coerente e logica, non ravvede un'ipotesi di bis in idem con riferimento alle incolpazioni del procedimento calabrese, trattandosi di due differenti associazioni; quella oggetto dell'attuale capo 1), peraltro, per quanto emerge dall'ordinanza genetica (pag. 390 e s.), non caratterizzata dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla 'ndrangheta. Quanto innanzi si riverbera altresì in ordine alla competenza territoriale con riferimento ai capi 7) e 11) in quanto l'incolpazione circa la fattispecie in materia di falso è formulata come connessa con il capo 1). 3. Con i motivi nn. 2 e 3, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti, si censura l'ordinanza in ordine alla gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] circa i capi 1), 7) e 11) d'incolpazione, sostanzialmente deducendo, al di là della tecnica utilizzata per la formulazione della relativa rubrica, i vizi motivazionali sintetizzati nella precedente ricostruzione dei fatti processuali. 3.1. Le doglianze sono infondate, laddove non presentano profili di inammissibilità. 3.2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta t illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione). 3.3. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito ai reati allo stesso ascritti nell'incolpazione. Deve difatti nella specie ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato). 3.3.1. Con riferimento al capo 1), al quale si riferisce il motivo n. 2 di ricorso, nel dettaglio, ricostruita in termini non sindacati dal ricorrente l'associazione in ragione anche delle emergenze di cui agli esiti di intercettazioni telefoniche e tra presenti, di servizi di polizia giudiziaria, culminati anche in sequestri, l'ordinanza genetica (pag. 354 e ss.) focalizza la posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio. In particolare, si perviene ad associare all'indagato il soprannome di «Cassano» e se ne ricostruisce il ruolo associativo valorizzando elementi emergenti dalle conversazioni ambientali del 19 novembre 2019 (prog. nn. 1338, 1349, 1350, 1353). Trattasi di circostanze lette anche alla luce della cattura di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta, in esecuzione di altra ordinanza cautelare, il 21 agosto 2019, valutata altresì in ragione della falsificazione del passaporto nonché della specifica ed esplicita considerazione, da parte degli interlocutori, dell'intervenuta cattura quale causa di una riduzione delle importazioni di cocaina in ragione proprio del venir meno dell'apporto del latitante. Su tale congruo e logico apparato motivazionale si innesta poi quello di cui all'ordinanza emessa in sede di riesame che, in termini altrettanto logici e congrui, in forza dei detti elementi, conferma la valutazione circa il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] in seno al sodalizio e chiarisce che essa non è scalfita dall'avvenuto arresto, per altra causa, dell'indagato (ancorché erroneamente indicato nell'ordinanza di riesame come avvenuto in altra data), trattandosi di associazione comunque operante da data antecedente (marzo 2019). Differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, inoltre, la congruenza e la logicità dell'apparato motivazionale non risultano intaccate neanche dalla collocazione temporale del reato di falso di cui al capo 7) in data antecedente al marzo 2019, trattandosi non di reato fine del sodalizio ma, come ritenuto in sede cautelare, di fattispecie volta a garantire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] oltre che in connessione teleologica con la fattispecie associativa. Il motivo in esame (il n. 2), nella parte in cui mira a sostenere che le vicende oggetto delle conversazioni di cui innanzi, inerenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], risalirebbero ad un remoto passato, si palesa invece inammissibile in quanto in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558- 01). Peraltro, coerente e logica è la motivazione sul punto laddove i riferimenti ad attività illecita in materia di stupefacenti effettuate nel passato, commesse anche all'estero, sono letti e valutati, in termini di gravità indiziaria, in uno con i riferimenti alle attuali attività del sodalizio. Ne consegue che il profilo di censura in esame, inammissibilmente, offre una prospettazione alternativa tale da risolversi in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, mirando a fornire nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 3.3.2. Medesime considerazioni merita il motivo n. 3 di ricorso, in ossequio ai principi già innanzi esplicitati in sede di trattazione del motivo n. 2. Deve preliminarmente ribadirsi che l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. Al pari degli altri provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen. possono difatti farsi valere con riferimento all'ordinanza di riesame (unicamente) i vizi della motivazione nonché l'apparenza o l'assenza motivazionale che, nella specie, non sussistono (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, in motivazione; Cass. sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01). L'ordinanza esaminata esplicitamente conferma la gravità indiziaria con riferimento, non solo, al capo 7) ma anche al capo 11), come emerge dall'ultima parte pag. 3 e dalla parte iniziale di pag. 4. Essa, ancora una volta, letta in uno con l'ordinanza genetica, risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito ai reati allo stesso ascritti ai capi 7) e 11), inerenti alla falsificazione del passaporto ed il relativo mercimonio. Ciò emerge dalla minuziosa valutazione effettuata dall'ordinanza genetica in merito agli elementi emergenti dalle intercettazioni, dagli esiti di accertamenti documentali oltre che afferenti alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua successiva cattura. Il riferimento è all'iter logico-giuridico seguito dalla detta ordinanza esplicitato dalle pag. 291 e ss., che analizzano nel dettaglio anche i capi in considerazione quanto alle dinamiche della falsificazione che è esplicitamente ritenuta tale da inserirsi in un sistema collaudato di corruttela emergente dalle intercettazioni che ne disvelano anche gli importi concordati con il pubblico ufficiale per le falsificazioni. Sono in sede cautelare anche valorizzati, in uno con le emergenze di cui innanzi, gli elementi esplicitati nelle precedenti pag. 261 e ss., circa l'attività di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], e 280 e ss. nonché 294 e ss. che descrivono tanto la posizione del Pubblico ufficiale in seno al detto meccanismo di corruttela quanto le ulteriori attività di connesse falsificazioni. 4. Inammissibile è infine il motivo n. 4, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver il Tribunale, a detta del ricorrente, confermato l'ordinanza genetica, circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, attraverso il mero richiamo alla gravità del fatto contestato oltre che senza considerare il periodo di tempo decorso e l'assenza di contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di reati fine. Il ricorrente, in particolare, non concilia il suo dire con quello che risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata. Essa, infatti, con motivazione congrua coerente e logica, di per sé considerata oltre che in ragione dello stretto collegamento con l'ordinanza genetica e della complementarietà delle stesse, applica correttamente i principi governanti la materia. Trattasi, nel dettaglio, di quelli ben compendiati dal principio per cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine (nella specie, non ascritti all'indagato) ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293- 01; sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243-01, e Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musunneci, Rv. 273435-01). L'ordinanza genetica, difatti, lungi dall'applicare la misura della custodia cautelare in carcere in forza del mero richiamo alla gravità del fatto contestato, fa esplicito riferimento al regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., previsto con riferimento alla contestata associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ed esclude la sussistenza di elementi tali da far propendere in senso contrario. Con motivazione esente dai vizi denunciati, l'ordinanza, nonostante la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, argomenta ulteriormente il rilevante pericolo di recidiva, anche specifica, oltre che l'idoneità e l'adeguatezza della sola misura effettivamente applicata non solo in forza dell'astratta gravità del reato contestato ma in considerazione dello specifico modo di atteggiarsi dell'associazione «transcontinentale» e dei collegamenti di essa e dell'indagato. A ciò si aggiungono le ulteriori esigenze cautelari del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio che, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono argomentate anche dal pregresso stato di latitanza in relazione ad altra misura cautelare, terminato solo con la sua cattura nell'agosto del 2019, oltre che dall'adottato sistema di falsificazione di documenti (validi per l'espatrio). Sul descritto apparato argomentativo si innesta poi quello dell'ordinanza adottata in sede di riesame che, considerate esplicitamente le deduzioni difensive, ritiene la paventata risalenza nel tempo dei fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] elemento inidoneo a vincere il doppio regime presuntivo operante con riferimento alla fattispecie di cui al capo 1) d'incolpazione. Il Tribunale considera difatti attuali le esigenze cautelari, nonché tali da richiedere l'applicata misura custodiale, in ragione della permanenza dell'associazione grazie alla capacità di operare in maniera sistematica ed organizzata nonostante le diverse operazioni di polizia culminate in sequestri ed arresti; in particolare anche dopo la cattura di [OSCURATO:PERSONA] la cui personalità, per il giudice di merito, è esplicitata non solo dal ruolo apicale assunto in seno al sodalizio ma anche dai suoi precedenti gravi e specifici. Il periodo di latitanza dell'indagato, ancorché con riferimento ad altra ordinanza cautelare, avvantaggiato dall'appoggio logistico anche di sodali, esclude infine per il Tribunale, l'efficacia di misure cautelari diverse da quella applicata, con conseguente non superamento del doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, 5. In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi r
Sentenza Cassazione n. 15503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris