CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 36458/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di interesse, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha provveduto su istanza dell'interessato ed ha concesso la misura più ampia che poteva concedere, ovvero l'affidamento in prova, contro cui, pertanto, il condannato non ha interesse a ricorrere, essendo stata accolta un'istanza che egli stesso aveva proposto; l'estinzione della pena ex art. 172 cod. pen., che il ricorrente invoca con l'unico motivo di ricorso, non può, d'altronde, essere pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, essendo competenza del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il p esidente