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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06513/2024

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3864/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] G iuseppe Longo, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Mantegazza, n. 24 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni, n. 157 -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Lecce n . 1200 /20 20 , pubblicata in data 14dicembre 20 20 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso il precetto notificato da [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di mutuo fondiario stipulato in data 10 novembre 2006; chiedeva che venisse dichiarata la nullità e/o l’inefficacia dell’atto di precetto e che venissero dichiarate non dovute le somme portate dal precetto, eccependo: a) il difetto di legittimazione ad agire dell’opposta, quale cessionaria del credito, per non essere stata fornita la prova della cessione ; b) l ’ insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo, in quanto il ritardo nel pagamento non si era verificato per un minimo di sette rate mensili, come disposto dall’art. 40 del d.lgs. n. 385/1993; c) l ’ illegittima capitalizzazione degli interessi applicati al contratto di mutuo; d) la violazione dell’art. 39 d.lgs. 385/1993 per la mancata riduzione della somma ipotecaria iscritta dopo il versamento del quinto del debito originario.

Il Tribunale adito accoglieva l ’ opposizione e la sentenza ven iva impugnata da [OSCURATO:SOCIETA].

2. La Corte d ’ appello ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che in comparsa conclusionale l’appellante aveva fatto presente che, nelle more del giudizio, la pretesa creditoria azionata con il precetto era stata quasi integralmente soddisfatta, mediante l’attribuzione della minor somma di euro 254.686,80 nell’ambito di separata procedura esecutiva - promossa da altro creditore e nella quale aveva spiegato interve nto - cosicché era sopravvenuta la carenza di interesse dell’istituto di credito ad avvalersi del precetto opposto.

I giudici d’appello, sul rilievoche la debitrice non avesse interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità del precetto, che non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sugli esiti della diversa procedura esecutiva che aveva portato alla parziale soddisfazione del credito dell’appellante, hanno ritenuto che la controversia dovesse essere esaminata al solo fine di regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

Dando atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva notificato alla debitrice, in data 22 novembre 2013, unitamente al precetto, la raccomandata del 26 ottobre 2012, con cui la banca aveva comunicato la formale risoluzione del contratto di mutuo, chiedendo il pagamento delle rate insolute e del capitale residuo, così manifestando nuovamente la volontà di risolvere il contratto, i giudici di merito hanno osservato che l ’ intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere ritenuta fondata, dal momento che l’inadempimento da parte dell’opponente, già in data 26 ottobre 2012, aveva ‹‹assunto dimensioni tali da superare i limiti dettati dall’art. 40 t.u.b.››, considerato che nella missiva si leggeva che le rate insolute, già nell’ottobre 2012, erano quelle scadute dal 1° marzo 2012 al 1° ottobre 2012.

In ragione dell’esito complessivo del giudizio, hanno compensato le spese dei gradi del giudizio di merito nella misura di un terzo, ponendo a carico della debitrice i restanti due terzi.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d ’ impugnazione la ricorrente denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione ex art. 480 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione art.555 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione art. 40 t.u.b. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.››.

Sostiene che l’atto di precetto non avrebbe potuto essere notificato, in quanto le rate scadute non ammontavano al numero necessario per risolvere il contratto ex art. 40 t.u.b., con la conseguenza che, in assenza del precetto notificato per il pagamento dell’intera sorte del mutuo (euro 281.310,33), avrebbe potuto pagare le rate scadute (pari ad euro 11.130,83) e riprendere a versare regolarmente le altre rate.

Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere affermato che la debitrice non avesse interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del precetto, senza tenere conto che il precetto era nullo in assenza delle condizioni di cui all’art. 40 t.u.b. e che tale nullità rendeva parimenti nullo il pignoramento.

2. Con il secondo motivo l a ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹ violazione dell ’ art. 40 decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.›› e lamenta che i giudici d ’ appello abbiano fonda t o il proprio convincimento sulla lettere del 26 ottobre 2012 e del 22 novembre 2013, non avvedendosi che non vi era prova della ricezione della prima lettera e che, di conseguenza, l ’ atto di precetto non poteva contenere la conferma di un atto inesistente e tanto meno dar luogo alla risoluzione del contratto con il richiamo ad una lettera raccomandata mai pervenuta alla debitrice.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in applicazione dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.››; censura la sentenza impugnata sia per averedichiarato cessata la materia del contendere per mancanza di interesse di entrambe le parti, sia per averla condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi.

Evidenzia di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del pignoramento e del la nullità del precetto , notificato per l ’ intero importo del mutuo, pur in assenza dei presupposti previsti dall’art. 40 t.u.b.; soggiunge che la Corte d’appello non ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato invalido il precetto, ma si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere e che, per tale ragione, non avrebbe potuto porre a suo carico le spese di lite nella misura di due terzi, essendo rimasta vittoriosa sia in primo che in secondo grado.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Nella sezione del ricorso dedicata al fatto (pagine 2 e 3 del ricorso) è esposta una sintesi dei fatti del processo di primo grado e di quelli del giudizio di secondo grado, da cui non è possibile evincere la causa petendi ed il petitum, di talché non risulta rispettata la prescrizione del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ.

Invero, per soddisfare il requisito imposto da tale ultima disposizione il ricorso per cassazione deve contenere l ’ esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondano le sentenz e dei giudici dei singoli gradi (Cass., sez. 6 -3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. 6 - 3, 28/05/2018, n. 13312; Cass., sez. 1, ord. 03/11/2020, n. 24432) Il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è volto a garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez.

U, 28/11/2018, n. 30754; Cass., sez. 3, 30/08/2018,n. 21396).

D’altro canto, anche attingendo dai motivi, sopra riassunti (ciò che è talvolta ammesso nella giurisprudenza di questa Corte: v. ad es.

Cass., sez. 3, 28/06/2018, n. 17036), non si riesce a comprendere la vicenda processuale, in quanto essi si articolano in una commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, rimandi a documenti, stralci di motivazione della sentenza di primo grado, sicché, per come formulato, il ricorso viola il requisito di specificità e completezza dei motivi di cassazione, perché devolve a questa Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata alla parte ricorrente, e di individuazione degli specifici vizi prospettabili (Cass., sez. 6 - 3, 24/03/2017, n. 7701; Cass.,sez. 6 - 3, 06/03/2014, n. 5277).

Neppure la memoria illustrativa può giovare alla ricorrente, in quanto le questioni nella stessa prospettate non possono essere apprezzate dinanzi al preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso in ragione della inadeguata illustrazione delle questioni trattate nel giudizio di merito, non potendo le lacune rilevate essere colmate o, comunque, superate con atti successivi e, in particolare, con la memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Va, peraltro, rammentato chela stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d’autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell’art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall’amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell’art. 360-bis cod. proc. civ.), e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l’oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché: d) in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte.

4.2. Il ricorso, peraltro, neppure risulta rispettoso della prescrizione imposta dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Difatti, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli,senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469).

La ricorrente, pur facendo espresso riferimento ai provvedimenti resi nella separata procedura esecutiva immobiliare, nell’ambito della quale [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di intervento, ha ottenuto l’attribuzione di somma che è stata imputata a parziale estinzione del credito azionato con il precetto qui opposto , omette di rip ortarne , quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare se la pretesa creditoria azionata con l’atto di precetto abbia trovato o meno integrale soddisfazione nella diversa procedura esecutiva.

Il preliminare rilievo d’inammissibilità del ricorso preclude la disamina nel merito di ogni altro profilo dedotto con i motivi di ricorso.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente alle spese di lite.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3864/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] G iuseppe Longo, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Mantegazza, n. 24 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via degli Scipioni, n. 157 -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Lecce n . 1200 /20 20 , pubblicata in data 14dicembre 20 20 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso il precetto notificato da [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di mutuo fondiario stipulato in data 10 novembre 2006; chiedeva che venisse dichiarata la nullità e/o l’inefficacia dell’atto di precetto e che venissero dichiarate non dovute le somme portate dal precetto, eccependo: a) il difetto di legittimazione ad agire dell’opposta, quale cessionaria del credito, per non essere stata fornita la prova della cessione ; b) l ’ insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo, in quanto il ritardo nel pagamento non si era verificato per un minimo di sette rate mensili, come disposto dall’art. 40 del d.lgs. n. 385/1993; c) l ’ illegittima capitalizzazione degli interessi applicati al contratto di mutuo; d) la violazione dell’art. 39 d.lgs. 385/1993 per la mancata riduzione della somma ipotecaria iscritta dopo il versamento del quinto del debito originario. Il Tribunale adito accoglieva l ’ opposizione e la sentenza ven iva impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte d ’ appello ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che in comparsa conclusionale l’appellante aveva fatto presente che, nelle more del giudizio, la pretesa creditoria azionata con il precetto era stata quasi integralmente soddisfatta, mediante l’attribuzione della minor somma di euro 254.686,80 nell’ambito di separata procedura esecutiva - promossa da altro creditore e nella quale aveva spiegato interve nto - cosicché era sopravvenuta la carenza di interesse dell’istituto di credito ad avvalersi del precetto opposto. I giudici d’appello, sul rilievoche la debitrice non avesse interesse ad ottenere la declaratoria di invalidità del precetto, che non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sugli esiti della diversa procedura esecutiva che aveva portato alla parziale soddisfazione del credito dell’appellante, hanno ritenuto che la controversia dovesse essere esaminata al solo fine di regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Dando atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva notificato alla debitrice, in data 22 novembre 2013, unitamente al precetto, la raccomandata del 26 ottobre 2012, con cui la banca aveva comunicato la formale risoluzione del contratto di mutuo, chiedendo il pagamento delle rate insolute e del capitale residuo, così manifestando nuovamente la volontà di risolvere il contratto, i giudici di merito hanno osservato che l ’ intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere ritenuta fondata, dal momento che l’inadempimento da parte dell’opponente, già in data 26 ottobre 2012, aveva ‹‹assunto dimensioni tali da superare i limiti dettati dall’art. 40 t.u.b.››, considerato che nella missiva si leggeva che le rate insolute, già nell’ottobre 2012, erano quelle scadute dal 1° marzo 2012 al 1° ottobre 2012. In ragione dell’esito complessivo del giudizio, hanno compensato le spese dei gradi del giudizio di merito nella misura di un terzo, ponendo a carico della debitrice i restanti due terzi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d ’ impugnazione la ricorrente denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione ex art. 480 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione art.555 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione art. 40 t.u.b. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.››. Sostiene che l’atto di precetto non avrebbe potuto essere notificato, in quanto le rate scadute non ammontavano al numero necessario per risolvere il contratto ex art. 40 t.u.b., con la conseguenza che, in assenza del precetto notificato per il pagamento dell’intera sorte del mutuo (euro 281.310,33), avrebbe potuto pagare le rate scadute (pari ad euro 11.130,83) e riprendere a versare regolarmente le altre rate. Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere affermato che la debitrice non avesse interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del precetto, senza tenere conto che il precetto era nullo in assenza delle condizioni di cui all’art. 40 t.u.b. e che tale nullità rendeva parimenti nullo il pignoramento. 2. Con il secondo motivo l a ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹ violazione dell ’ art. 40 decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.›› e lamenta che i giudici d ’ appello abbiano fonda t o il proprio convincimento sulla lettere del 26 ottobre 2012 e del 22 novembre 2013, non avvedendosi che non vi era prova della ricezione della prima lettera e che, di conseguenza, l ’ atto di precetto non poteva contenere la conferma di un atto inesistente e tanto meno dar luogo alla risoluzione del contratto con il richiamo ad una lettera raccomandata mai pervenuta alla debitrice. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la ‹‹Violazione e falsa applicazione artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in applicazione dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.››; censura la sentenza impugnata sia per averedichiarato cessata la materia del contendere per mancanza di interesse di entrambe le parti, sia per averla condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi. Evidenzia di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del pignoramento e del la nullità del precetto , notificato per l ’ intero importo del mutuo, pur in assenza dei presupposti previsti dall’art. 40 t.u.b.; soggiunge che la Corte d’appello non ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato invalido il precetto, ma si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere e che, per tale ragione, non avrebbe potuto porre a suo carico le spese di lite nella misura di due terzi, essendo rimasta vittoriosa sia in primo che in secondo grado. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Nella sezione del ricorso dedicata al fatto (pagine 2 e 3 del ricorso) è esposta una sintesi dei fatti del processo di primo grado e di quelli del giudizio di secondo grado, da cui non è possibile evincere la causa petendi ed il petitum, di talché non risulta rispettata la prescrizione del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ. Invero, per soddisfare il requisito imposto da tale ultima disposizione il ricorso per cassazione deve contenere l ’ esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondano le sentenz e dei giudici dei singoli gradi (Cass., sez. 6 -3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. 6 - 3, 28/05/2018, n. 13312; Cass., sez. 1, ord. 03/11/2020, n. 24432) Il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è volto a garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 28/11/2018, n. 30754; Cass., sez. 3, 30/08/2018,n. 21396). D’altro canto, anche attingendo dai motivi, sopra riassunti (ciò che è talvolta ammesso nella giurisprudenza di questa Corte: v. ad es. Cass., sez. 3, 28/06/2018, n. 17036), non si riesce a comprendere la vicenda processuale, in quanto essi si articolano in una commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, rimandi a documenti, stralci di motivazione della sentenza di primo grado, sicché, per come formulato, il ricorso viola il requisito di specificità e completezza dei motivi di cassazione, perché devolve a questa Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata alla parte ricorrente, e di individuazione degli specifici vizi prospettabili (Cass., sez. 6 - 3, 24/03/2017, n. 7701; Cass.,sez. 6 - 3, 06/03/2014, n. 5277). Neppure la memoria illustrativa può giovare alla ricorrente, in quanto le questioni nella stessa prospettate non possono essere apprezzate dinanzi al preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso in ragione della inadeguata illustrazione delle questioni trattate nel giudizio di merito, non potendo le lacune rilevate essere colmate o, comunque, superate con atti successivi e, in particolare, con la memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. Va, peraltro, rammentato chela stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d’autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell’art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall’amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell’art. 360-bis cod. proc. civ.), e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l’oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché: d) in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte. 4.2. Il ricorso, peraltro, neppure risulta rispettoso della prescrizione imposta dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Difatti, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli,senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). La ricorrente, pur facendo espresso riferimento ai provvedimenti resi nella separata procedura esecutiva immobiliare, nell’ambito della quale [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di intervento, ha ottenuto l’attribuzione di somma che è stata imputata a parziale estinzione del credito azionato con il precetto qui opposto , omette di rip ortarne , quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare se la pretesa creditoria azionata con l’atto di precetto abbia trovato o meno integrale soddisfazione nella diversa procedura esecutiva. Il preliminare rilievo d’inammissibilità del ricorso preclude la disamina nel merito di ogni altro profilo dedotto con i motivi di ricorso. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente alle spese di lite. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 06513/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris