CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11398/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7828/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI, N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2643/2019 depositata il11/12/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia aveva annullato - in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] -l'ordinanza ingiunzione n. 463/2015 emanata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia per violazione dell'art. 9, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 63/1993,in quanto [OSCURATO:PERSONA] – titolare di licenza taxi rilasciata dal Comune di Venezia - si era fatto sostituire nella conduzione di un natante in servizio taxi senza aver presentato la comunicazione preventiva di sostituzione all'ufficio competente. 2. Il T ribunale di Venezia, in accoglimento integrale dell'appello promosso dal Comune di Venezia, riformava la sentenza impugnata osservandoche: -la legge quadro dello Stato n. 21 del 1992 ( «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), prevede espressa delega dalle Regioni ai Comuni per l’attuazione dei criteri normativi fissati dalle leggi Regionali, affinché i Comuni stabiliscano con Regolamento le condizioni per l’esercizio della licenza taxi/autorizzazione all’esercizio del noleggio con conducente, e che l’iscrizione nel ruolo deiconducenti sia necessaria anche per esercitare l’attività come sostituto del titolare di licenza/autorizzazione(artt. 4, 5 e 6); -l’art. 10 della legge quadro n. 21 del 1992, anche in séguito alla modifica del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) non si pone in contrasto con la necessità di previa comunicazione della sostituzione al Comune prevista dal [OSCURATO:PERSONA]; - la delibera comunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel modificare il Regolamento in séguito alla novella della normativa statale , ha dichiaratamente voluto adeguare le modalitàdi sostituzione alla guida del natante all’art. 10 della legge n. 21/1992. 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi , e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell'adunanza. Si difendeva il Comune di Venezia depositando controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche in rapporto all'art. 43 D.P.R. n. 445/2000; dell'art. 10 legge n. 21/1992; dell'art. 19 della L.R. del Veneto n. 63 del 30.12.1993; degli artt. 4 e 5 della legge n. 21/1992, anche con riferimento all'art. 9 del Regolamento del Comune di Venezia in attuazione della legge L.R. 30 dicembre 1993, n. 63, , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui fa derivare il potere regolamentare del Comune direttamente dalla legge statale n. 21/1992, mentre detto potere viene esercitato dai Comuni attraverso la delega della Regione nel caso di specie mancata,posto che l'art. 19 L.R. 30 dicembre 1993, n. 63, disciplina nte la sostituzione alla guida , non è mai stato modificato in adeguamento delle nuove disposizioni della legge nazionaleche, dunque, resta l’unica disciplina di legge alla quale devono uniformarsi gli atti amministrativi. D al 25.01.2012 è stato modificato l'art. 10 dellacitata legge 20 gennaio 1992, n. 21, nel senso che la normativa nazionale oggi in vigore non prevede alcun obbligo di comunicazione, né facoltizza il Comune a richiederla. Pertanto, la richiesta di comunicazione e di sostituzione alla guida al Comune di Venezia è illegittima e non ha ragion d'essere, posto che il Comune di Venezia avrebbe potuto verificare in tempo reale se il comandante sia nel possesso dei requisiti professionali e morali, avendo accesso diretto ai data-basedella [OSCURATO:PERSONA] presso la Camera di Commercio, così come presso la Capitaneria di P orto di Venezia, ai sensidell'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000. 1.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che la potestà regolamentare del Comune promanainnanzitutto dalla Costituzione, artt. 118, commi 1 e 2, e 117; dagli artt. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 1, lett. d) della legge n. 21 del 1992; dalla L.R. Veneto n. 63/1993: pertanto, benché l’art. 19 della L.R. n. 63 del 1993 - che contiene la disciplina della sostituzione alla guida, ma non contempla la comunicazione della sostituzione -non sia mai stato aggiornato rispetto all’art. 10, legge15 gennaio 1992, n. 21, tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] (nella sua versione modificata con delibera comunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], applicabile ai fatti di cui è causa) trova la sua diretta potestà amministrativa intanto nelle norme costituzionalie statali menzionate , ma anche negli artt. 11, comma 1, lett. e) sulle competenze comunali,e 12, comma 2, lett. e) di cui a l la L.R. n. 63/1993. 1.2. Tanto premesso, l’art. 9, comma 1, 1° capoverso, del [OSCURATO:PERSONA] (aggiornato con delibera comunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), recita: «Il titolare della licenza deve presentare la comunicazione preventiva di sostituzione che deve contenere: […] l a dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto […]. Copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell'unità ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza». L’art. 10, comma 1, della legg e n. 21 del 1992 (vigente ratione temporis, ossia al la data di accertamento dell’infrazione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) recita: «I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente». Pertanto, l’art. 9 Regolamento comunaleche – come argomentato al punto 1.1. -trova la sua legittimazione nelle norme sopracitate, è in linea con la nuova fattispecie normativa più ampia di cui all’art. 10 leggen. 21/1992, poiché non limita - come nella precedente versione -la possibilità di sostituzione ad un periodo temporaneo, né ad ipotesi tassative. 1.3. Inconferente, infine,il riferimento all’art. 43 DPR n. 445/2000 (ma non inammissibile, come predicato nel controricorso a p. 3, poiché si tratta di mera difesa,come tale non soggetta a preclusioni), che ha una finalità ben diversa da quella cui è ispirata l’art. 9 del citato Regolamento comunale, ossia quella di conferire potestà auto - certificativa ai cittadini:l’ art. 43 sopra menzionato , invece, impone ( al comma 1) all’ A mministrazione il compito di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive fornite dai cittadini. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.; dell'art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha completamente omesso di considerare alcuni fatti decisivi quali fatti notori, e cioè che: il titolare della licenza, in costanza di servizio taxi , a vesse avuto problemi di salute; che il sostituto risultasse regolarmente scritto nel ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, sezione taxi e noleggio, e che in risultasse imbarcato nella flotta sociale della ditta individuale ex art. 172-biscod. nav. presso la Capitaneria di porto. Nella prospettazione del ricorrente, in virtù dell'art . 9 del R egolamento comunale di attuazione alla legge regionale n. 63 /1 993 non vi è alcuna possibilità di modificare lo sportello telematico del trasportatore del Comune di Venezia a turno già avviato, così come non vi è la possibilità di farsi sostituire in costanza di turno del proprio sostituto se il titolare si senta male o abbia comunque un impedimento. 2.1. Il motivo è infondato. La censura non coglie la ratio della normativa citata supra , diretta a consentire all’ A mministrazione comunale il controllo costante e mirato sulla professionalità e moralità dei conducenti, sostituti nel servizio di trasporto pubblico non di linea. Proprio le modifiche apportate all’art. 10, leggen. 21/1992 e recepite nell’art. 9 del [OSCURATO:PERSONA] di Venezia lasciano trasparire il significato e la finalità del precetto il quale – prescindendo da fattispecie tipiche e tassative, nonché da situazioni temporanee - consente agilmente la sostituzione alla guida del titolare dell’autorizzazione o licenza, senza ulteriori giustificazioni (per esempio, lo stato di salutedel titolare di licenza), purché la sostituzione sia tempestivamente comunicata all’Amministrazione comunale. 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €800,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a