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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01363/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 giugno 2019 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Vallo della Lucania, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Agropoli il 23 aprile 2016; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione su circostanze attenuanti generiche e misura della pena) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura inerente al punto che concerne l'accertamento della responsabilità propone una lettura alternativa del compendio indiziario, non illogicamente valutato dalle conformi sentenze di merito, evidenziando elementi, quali l'assenza di materiale atto al confezionamento, implicitamente ritenuti non rilevanti ai fini del giudizio; considerato che, ferma restando la conqruità della motivazione offerta su tutti i profili inerenti al trattamento sanzionatorio, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e le relative censure difettano di specificità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 giugno 2019 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Vallo della Lucania, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Agropoli il 23 aprile 2016; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; violazione di legge e vizio di motivazione su circostanze attenuanti generiche e misura della pena) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura inerente al punto che concerne l'accertamento della responsabilità propone una lettura alternativa del compendio indiziario, non illogicamente valutato dalle conformi sentenze di merito, evidenziando elementi, quali l'assenza di materiale atto al confezionamento, implicitamente ritenuti non rilevanti ai fini del giudizio; considerato che, ferma restando la conqruità della motivazione offerta su tutti i profili inerenti al trattamento sanzionatorio, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e le relative censure difettano di specificità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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