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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19676/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di 1;:;•fild, n ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, riducendo solo il trattamento sanzionatorio; Considerato che, con il primo motivo, di analogo tenore, i ricorrenti deducono che il deposito nel quale è avvenuto il furto non potrebbe considerarsi un'abitazione; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato, poiché il deposito in questione è pertinenziale all'abitazione della persona offesa; Considerato che, con il secondo motivo, gli imputati assumono che erroneamente il delitto è stato qualificato come furto consumato e non tentato; (ef.Ritenuto anche tale motivo manifestamente infondato, poiché, come ha congruamente osservato la Corte territoriale, i ricorrenti, dopo aver trafugato la refurtiva dal locale, l'hanno collocata in un veicolo a loro disposizione e si sono allontanati di circa 200 metri, fino a quando sono stati raggiunti dalla polizia giudiziaria, sicché sono entrati, seppure per breve tempo, nel possesso dei beni sottratti; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di 1;:;•fild, n ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, riducendo solo il trattamento sanzionatorio; Considerato che, con il primo motivo, di analogo tenore, i ricorrenti deducono che il deposito nel quale è avvenuto il furto non potrebbe considerarsi un'abitazione; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato, poiché il deposito in questione è pertinenziale all'abitazione della persona offesa; Considerato che, con il secondo motivo, gli imputati assumono che erroneamente il delitto è stato qualificato come furto consumato e non tentato; (ef.Ritenuto anche tale motivo manifestamente infondato, poiché, come ha congruamente osservato la Corte territoriale, i ricorrenti, dopo aver trafugato la refurtiva dal locale, l'hanno collocata in un veicolo a loro disposizione e si sono allontanati di circa 200 metri, fino a quando sono stati raggiunti dalla polizia giudiziaria, sicché sono entrati, seppure per breve tempo, nel possesso dei beni sottratti; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 19676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris