CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 30527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1304/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, -intimato – OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGOavverso la sentenza n. 3819/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata in data 30/10/2023R.G.N. 644/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l’opposizioneavverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare emessa dal medesimo Tribunale. 2. La Corte territoriale ha rilevato che il Trombetta aveva lavorato alle dipendenze del MIUR come professore di Educazione fisica (da ultimo presso la scuola secondaria di secondo grado “G.B. Novelli” di Marcianise, presso la quale era stato immesso in ruolocon decreto prot. n. 9939 del 4.7.2016) e che con nota prot. n. 60 del 12.4.2017, l’[OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva attivato e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo. 3. Ha inoltre evidenziato che con sentenza di condanna n. 6046/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata dalla sentenza n. 9046/2019 della Corte di Appello di Napoli (resa definitiva con ordinanza n. 14414/2020 della Suprema Corte) al Trombetta era stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici e che, con decorrenza dal 17.4.2016 , con decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] della Campania prot. n. 3823 del 24.2.2021, il rapporto di lavoro era stato risolto con la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavvisoai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 165/2001.4. Il giudice di appello ha precisato che il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso era scaturito dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, che aveva irrogato al Trombetta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 5. Considerato che l’Amministrazione era vincolata all’applicazione del licenziamento disciplinare come conseguenza della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ha ritenuto insussistente l’esigenza di consentire al dipendente di difendersi dagli addebiti contestati esponendo le sue ragioni. 6. Richiamatala giurisprudenza amministrativa e di legittimità sul rapporto tra la destituzione di cui all’art. 9 della legge n. 19/1990 e le misure accessorie di carattere interdittivo, nonché la sentenza n. 286/1999 della Corte costituzionale, haescluso la sussistenza di contraddizioni nel provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare adottato dal Ministero ed ha ritenuto l’irrilevanza delle regole di competenza stabilite in tema di procedimento disciplinare. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 8. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 69 d. lgs. n. 150/2009 e successive modifiche, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto la legittimità del licenziamento. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine entro il quale il procedimento disciplinare deve essere ripreso ha carattere perentorio ed assolve alla stessa funzione iniziale del termine fissato per l’avvio del procedimento e ne persegue la stessa finalità. Addebita alla Corte territoriale erroneamente escluso che nella fattispecie in esame l’Amministrazione fosse tenuta a riattivare il procedimento disciplinare precedentemente sospeso attraverso la rinnovazione della contestazione dell’addebito, argomentandoche l’art. 55 ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 non prevede alcuna deroga, a prescindere dalla certezza della pena. Aggiunge che una deroga di tale tenore comporterebbe un trattamento differente per i lavoratori per i quali non è stato sospeso il procedimento disciplinare (che potrebbero giustificarsi anche dinanzi all’ipotesi espressamente sanzionata con il licenziamento) e quelliper i quali il procedimento disciplinare è stato sospeso, ai quali si applicherebbe direttamente il provvedimento, in assenza di rinnovazione della contestazione. 2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia cod. proc. civ., denuncia, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la rilevanza delle regole di competenza stabilite in tema di procedimento disciplinare. Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la rinnovazione della contestazione svolge la stessa funzione della contestazione dell’addebito, e che pertanto l’organo che se ne occupa deve essere quello all’uopo previsto dalla legge, a prescindere dall’effettiva incidenza in concreo della violazione sul diritto al lavoratore alla terzietà ed imparzialità dell’organo che irroga la sanzione. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sonoinfondati. 4. Ai sensi dell’art. 51, nono comma, della legge n. 142/1990, “la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato”. L’art. 85 del d.P.R. n. 3/1957 prevede la destituzione dell’impiegato che è stato condannato alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici; conseguente è anche il divieto di assunzione in posizione di ruolo o non di ruolo. L’art. 9 della legge n. 19/1990 stabilisce : “1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E’ abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all’esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto…”. L’art. 10 della legge n. 19/1990prevede a sua volta : “1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua. 2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio…”. 5. Q uesta Corte ha in proposito chiarito che nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell’ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza di un requisito soggettivo (Cass. n. 16153/2009). Infatti l’Amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente. Si è in particolare osservatoche l’art. 9, comma 1, della legge n. 19/1990, emanato in coerenza con la declaratoria di incostituzionalità della destituzione automatica a seguito di condanna penale, non ha abolito tutte le norme contrastanti con il divieto di automatica destituzione, ma solo quella indicata dalla Corte costituzionale. Tale interpretazione non si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 971 del 1988, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 85, lett. a) del d.P.R. n. 3/1957, né con l’art. 9 della legge n. 19/1990 che ha recepito tale principio. In particolare, l’art. 9, comma 1, della legge n. 19/1990, per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, nella sua formulazione letterale non è abrogativo dell’art. 85 lett. b), norma che si riferisce all’ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che fa cessare il rapporto di pubblico impiego e ne impedisce la costituzione senza la necessità di un procedimento disciplinare. Nella sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 1993 è stata esaminata la censura di illegittimità costituzionale dell’esclusione di ogni valutazione discrezionale dell’Amministrazione che consenta di “graduare” la sanzione all’addebito ed è stato richiamato il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato, vulnerato dall’automatismo della sanzione, proprio per escludere che potesse rilevare in area estranea alle vere e proprie sanzioni disciplinari, laddove non è riscontrabile un complesso di misure afflittive, di minore gravità rispetto alla decadenza, in relazione alle quali valutare l’eventuale maggiore o minore adeguatezza rispetto al fatto addebitato. Il giudice delle leggi ha in particolare osservato che si è in presenza della previsione (indiretta) di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, laddove la condanna penale comporti l’interdizione dall’attività, non potendo più il soggetto proseguire nello svolgimento dell’attività interdetta. Ha dunque precisato che il legislatore, quando con la legge n. 19/1990 ha riformato la disciplina della destituzione del pubblico dipendente facendosi carico proprio dei principi espressi dalla suddetta giurisprudenza costituzionale, ha tenuto ben separata l’ipotesi della destituzione quale sanzione disciplinare automatica e quindi obbligatoria (radicalmente abrogata dall’art. 9 per essere sostituita con la sanzione della destituzione facoltativa emessa a seguito di procedimento disciplinare), dall’ipotesi in cui la condanna penale rilevi al fine del riscontro dei requisiti soggettivi per l’accesso ai posti di lavoro pubblici o privati ovvero per il rilascio (e quindi anche per il permanere) di provvedimenti concessori o autorizzatori, ed in tale seconda ipotesi il legislatore non ha rimosso l’automatismo, essendosilimitato ad escludere che esso operi allorché sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena(art. 4, comma 2). Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 29, primo comma, cod. pen. (il quale prevede: “la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici”) nella parte in cui, riguardo al rapporto di pubblico impiego, implica l’automatica risoluzione del medesimo in ragione del carattere perpetuo della misura ed ha ribadito che la necessaria interposizione del giudizio disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo in generale, né l’interdizione dai pubblici uffici, in particolare. Ha in particolare chiarito che in questo caso la risoluzione del rapporto di impiego costituisce soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo e, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero, sia pure con l’osservanza del principio di razionalità normativa, di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale. 6.Il principio secondo cui il divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale non è applicabile nell’ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici ufficiè stato ribadito da questa Corte (Cass. n. 3698/2010), anche sulla scorta dellagiurisprudenza amministrativa , la quale ha ritenuto l’inapplicabilità degli artt. 9 e 10 della legge n. 19/1990 nei casi in cui la perdita dell’impiego costituisca effetto automatico di una sanzione penale accessoria, senza la necessità di un procedimento disciplinare (Consiglio di Stat o n. 81/1995; Consiglio di Stato n. 468/1998; Consiglio di Stato n. 5163/2001; Consiglio di Stato n. 6669/2002; Consiglio di Stato n. 3324/2007). Con la sentenza n. 468/1998, il Consiglio di Stato ha in particolare affermato che il divieto di destituzione di diritto ex art. 9 legge n. 19/90 non si riferisce all’ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici,che costituisce un elemento in più rispetto alla condanna penale e che tale norma non ha abrogato ogni disposizione di legge contrastante con il divieto dell’automatica destituzione, ed il suo ambito di operatività deve essere ristretto alla sola destituzione di diritto per effetto della mera condanna penale. Le sentenze n. 5163/2001 e 6669/2002del Consiglio di Stato hanno a loro volta precisatoche non occorre l’instaurazione del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della destituzione del pubblico impiegato, condannato dal giudice penale, nel caso in cui alla condanna segua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. A fronte della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il procedimento disciplinare è dunquesuperfluo; il rapporto non può in ogni caso proseguire per effetto della pena accessoria. 7. La motivazione della sentenza impugnata, che vacorretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. nell a part e in cui afferma che ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare senza preavviso,si è dunque attenuta a tali principi, avendo escluso la necessità di riattivare il procedimento disciplinare in quantola pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici implica la cessazione dal servizio. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9.Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Cos