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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08317/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8317/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 244/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 41535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari2.Carbone * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/2007avverso la sentenza emessa in data 09/10/2025 dalla Corte di appello di Cagliari sezioneminorennivisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delleparti in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod.proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale* * che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnatadato atto che l avv. * * difensore dell imputato ricorrente non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 08/10/2024 dal Tribunale per i minorenni diCagliari a seguito di esito negativo della messa alla prova ha confermato il giudizio diresponsabilità nei confronti di * * * per il delitto di rapina impropria inconcorso con altro soggetto maggiorenne separatamente giudicato e ha rideterminato lapena inflitta in un anno un mese di reclusione ed euro 207 00 di multa previoriconoscimento della attenuante del vizio parziale di mente di cui all art. 89 cod. pen. conapplicazione della misura di sicurezza di cui all art. 22 d.p.r. n. 448 del 1988 in ragione dellaravvisata pericolosità sociale dell imputato.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generalearticolando tre motivi con i quali si deduce la violazione dell art. 98 cod. pen la mancataassunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto che la capacità di intendere e di volere dell imputato almomento del fatto fosse grandemente scemata senza alcuna previa valutazione della“maturità dell imputato” al momento della commissione del fatto che costituisce la precondizione per formulare il giudizio di colpevolezza di un soggetto minorenne.Tale condizione di immaturità è già stata accertata con sentenza irrevocabile emessadalla Corte di appello di Cagliari sezione minorenni in data 19/09/2024 allegata al ricorsoche integralmente riformando la sentenza di primo grado aveva assolto l imputato perdifetto di imputabilità proprio in quanto immaturo con riferimento al delitto di maltrattamenti infamiglia commesso dall ottobre 2020 all ottobre del 2022 in quella sede il collegio di meritoaveva evidenziato l assenza di maturità in ragione del complesso e drammatico vissutoesistenziale di * emergente dall elaborato peritale e dalle relazioni dei servizi.* avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale l acquisizione della pronuncia inquestione e la rivalutazione critica anche delle conclusioni formulate nella perizianuovamente disposta nel presente giudizio mero parziale vizio di mente del tuttosovrapponili a quelle contenute nell accertamento peritale svolto nel processo precedente.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche l imputato tramite ildifensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt.88 89 97 e 98 cod. pen. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionein punto di ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell imputato seppuregrandemente scemata.La Corte di appello è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle formulatenella precedente sentenza – pronunciata dalla stessa sezione minorenni che disattendendole conclusioni del perito in quella sede nominato il quale aveva individuato un vizio di mentesolo parziale ha assolto * per difetto assoluto di imputabilità ex art. 88 cod. pen. inrelazione ad un reato commesso fino all ottobre 2022 e quindi sino a pochi mesi primarispetto alla rapina realizzata nel luglio 2023 che è oggetto del presente giudizio.A fronte di una nuova perizia che giungeva alle stesse conclusioni formulate in quellaprecedente la Corte di merito ha seguito un percorso del tutto diverso senza in alcun modovalutare il quadro esistenziale dell imputato e limitandosi ad affermare che “all epoca egliaveva già compiuto 16 anni” come se il mero dato anagrafico fosse in grado di superare unostrutturale e complesso deficit di maturità giudizialmente accertato che certamente nonpoteva essersi risolto in un così breve lasso di tempo così da trasformare un difetto assolutodi imputabilità in un mero vizio parziale.La sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione plausibile della divergenzadecisionale salvo richiamare il fragile e formalistico riferimento al compimento delsedicesimo anno di età.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Entrambi i ricorsi di contenuto essenzialmente identico sono fondati con riferimentoal denunciato di motivazione della sentenza impugnata le ulteriori doglianze in punto dierronea applicazione dell art. 98 cod. pen. e di mancata assunzione di prova decisiva sonopertanto assorbite.* atto di appello la difesa dell imputato aveva allegato la definitiva pronunciaassolutoria con la quale era stato rilevato il difetto di imputabilità del minore per mancanza dimaturità al momento della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e avevadedotto come tale valutazione incidesse anche rispetto al reato di rapina qui in esame inquanto messo in atto a pochi mesi di distanza da quello già giudicato in particolare siassumeva come la sentenza di primo grado non avesse considerato le risultanze agli attiche confermavano in capo all imputato non solo un abuso di sostanze stupefacenti associatoad una psicopatologia ma anche un drammatico vissuto che aveva preceduto ecaratterizzato il passaggio nell età adolescenziale dal quale poteva ricavarsi una persistentecondizione di immaturità.* a tale precisa deduzione la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta.Il collegio di merito ha semplicemente richiamato in quanto “condivisibili” gli esiti dellanuova perizia disposta nei confronti dell imputato che aveva concluso nel senso di unacapacità grandemente scemata senza tuttavia pronunciarsi espressamente in ordine alraggiungimento o meno del grado di maturità escluso con la precedente sentenzaassolutoria al momento della realizzazione della rapina oggetto di giudizio come era statosollecitato dalla difesa appellante limitandosi ad affermare che all epoca del fatto “ egliaveva compiuto 16 anni”.La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio della Corte di appello diCagliari sezione minorenni in diversa composizione che colmerà la rilevata lacunamotivazionale.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8317/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 244/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 41535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari2.Carbone * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/2007avverso la sentenza emessa in data 09/10/2025 dalla Corte di appello di Cagliari sezioneminorennivisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delleparti in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod.proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale* * che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnatadato atto che l avv. * * difensore dell imputato ricorrente non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 08/10/2024 dal Tribunale per i minorenni diCagliari a seguito di esito negativo della messa alla prova ha confermato il giudizio diresponsabilità nei confronti di * * * per il delitto di rapina impropria inconcorso con altro soggetto maggiorenne separatamente giudicato e ha rideterminato lapena inflitta in un anno un mese di reclusione ed euro 207 00 di multa previoriconoscimento della attenuante del vizio parziale di mente di cui all art. 89 cod. pen. conapplicazione della misura di sicurezza di cui all art. 22 d.p.r. n. 448 del 1988 in ragione dellaravvisata pericolosità sociale dell imputato.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generalearticolando tre motivi con i quali si deduce la violazione dell art. 98 cod. pen la mancataassunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto che la capacità di intendere e di volere dell imputato almomento del fatto fosse grandemente scemata senza alcuna previa valutazione della“maturità dell imputato” al momento della commissione del fatto che costituisce la precondizione per formulare il giudizio di colpevolezza di un soggetto minorenne.Tale condizione di immaturità è già stata accertata con sentenza irrevocabile emessadalla Corte di appello di Cagliari sezione minorenni in data 19/09/2024 allegata al ricorsoche integralmente riformando la sentenza di primo grado aveva assolto l imputato perdifetto di imputabilità proprio in quanto immaturo con riferimento al delitto di maltrattamenti infamiglia commesso dall ottobre 2020 all ottobre del 2022 in quella sede il collegio di meritoaveva evidenziato l assenza di maturità in ragione del complesso e drammatico vissutoesistenziale di * emergente dall elaborato peritale e dalle relazioni dei servizi.* avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale l acquisizione della pronuncia inquestione e la rivalutazione critica anche delle conclusioni formulate nella perizianuovamente disposta nel presente giudizio mero parziale vizio di mente del tuttosovrapponili a quelle contenute nell accertamento peritale svolto nel processo precedente.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche l imputato tramite ildifensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt.88 89 97 e 98 cod. pen. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionein punto di ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell imputato seppuregrandemente scemata.La Corte di appello è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle formulatenella precedente sentenza – pronunciata dalla stessa sezione minorenni che disattendendole conclusioni del perito in quella sede nominato il quale aveva individuato un vizio di mentesolo parziale ha assolto * per difetto assoluto di imputabilità ex art. 88 cod. pen. inrelazione ad un reato commesso fino all ottobre 2022 e quindi sino a pochi mesi primarispetto alla rapina realizzata nel luglio 2023 che è oggetto del presente giudizio.A fronte di una nuova perizia che giungeva alle stesse conclusioni formulate in quellaprecedente la Corte di merito ha seguito un percorso del tutto diverso senza in alcun modovalutare il quadro esistenziale dell imputato e limitandosi ad affermare che “all epoca egliaveva già compiuto 16 anni” come se il mero dato anagrafico fosse in grado di superare unostrutturale e complesso deficit di maturità giudizialmente accertato che certamente nonpoteva essersi risolto in un così breve lasso di tempo così da trasformare un difetto assolutodi imputabilità in un mero vizio parziale.La sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione plausibile della divergenzadecisionale salvo richiamare il fragile e formalistico riferimento al compimento delsedicesimo anno di età.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Entrambi i ricorsi di contenuto essenzialmente identico sono fondati con riferimentoal denunciato di motivazione della sentenza impugnata le ulteriori doglianze in punto dierronea applicazione dell art. 98 cod. pen. e di mancata assunzione di prova decisiva sonopertanto assorbite.* atto di appello la difesa dell imputato aveva allegato la definitiva pronunciaassolutoria con la quale era stato rilevato il difetto di imputabilità del minore per mancanza dimaturità al momento della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e avevadedotto come tale valutazione incidesse anche rispetto al reato di rapina qui in esame inquanto messo in atto a pochi mesi di distanza da quello già giudicato in particolare siassumeva come la sentenza di primo grado non avesse considerato le risultanze agli attiche confermavano in capo all imputato non solo un abuso di sostanze stupefacenti associatoad una psicopatologia ma anche un drammatico vissuto che aveva preceduto ecaratterizzato il passaggio nell età adolescenziale dal quale poteva ricavarsi una persistentecondizione di immaturità.* a tale precisa deduzione la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta.Il collegio di merito ha semplicemente richiamato in quanto “condivisibili” gli esiti dellanuova perizia disposta nei confronti dell imputato che aveva concluso nel senso di unacapacità grandemente scemata senza tuttavia pronunciarsi espressamente in ordine alraggiungimento o meno del grado di maturità escluso con la precedente sentenzaassolutoria al momento della realizzazione della rapina oggetto di giudizio come era statosollecitato dalla difesa appellante limitandosi ad affermare che all epoca del fatto “ egliaveva compiuto 16 anni”.La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio della Corte di appello diCagliari sezione minorenni in diversa composizione che colmerà la rilevata lacunamotivazionale. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Cagliari sezione minorenni in diversa composizioneCosì è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Cagliari sezione minorenni in diversa composizioneCosì è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8317/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 244/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 41535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari2.Carbone * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/2007avverso la sentenza emessa in data 09/10/2025 dalla Corte di appello di Cagliari sezioneminorennivisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delleparti in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod.proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale* * che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnatadato atto che l avv. * * difensore dell imputato ricorrente non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 08/10/2024 dal Tribunale per i minorenni diCagliari a seguito di esito negativo della messa alla prova ha confermato il giudizio diresponsabilità nei confronti di * * * per il delitto di rapina impropria inconcorso con altro soggetto maggiorenne separatamente giudicato e ha rideterminato lapena inflitta in un anno un mese di reclusione ed euro 207 00 di multa previoriconoscimento della attenuante del vizio parziale di mente di cui all art. 89 cod. pen. conapplicazione della misura di sicurezza di cui all art. 22 d.p.r. n. 448 del 1988 in ragione dellaravvisata pericolosità sociale dell imputato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generalearticolando tre motivi con i quali si deduce la violazione dell art. 98 cod. pen la mancataassunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto che la capacità di intendere e di volere dell imputato almomento del fatto fosse grandemente scemata senza alcuna previa valutazione della“maturità dell imputato” al momento della commissione del fatto che costituisce la precondizione per formulare il giudizio di colpevolezza di un soggetto minorenne.Tale condizione di immaturità è già stata accertata con sentenza irrevocabile emessadalla Corte di appello di Cagliari sezione minorenni in data 19/09/2024 allegata al ricorsoche integralmente riformando la sentenza di primo grado aveva assolto l imputato perdifetto di imputabilità proprio in quanto immaturo con riferimento al delitto di maltrattamenti infamiglia commesso dall ottobre 2020 all ottobre del 2022 in quella sede il collegio di meritoaveva evidenziato l assenza di maturità in ragione del complesso e drammatico vissutoesistenziale di * emergente dall elaborato peritale e dalle relazioni dei servizi.* avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale l acquisizione della pronuncia inquestione e la rivalutazione critica anche delle conclusioni formulate nella perizianuovamente disposta nel presente giudizio mero parziale vizio di mente del tuttosovrapponili a quelle contenute nell accertamento peritale svolto nel processo precedente.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche l imputato tramite ildifensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt.88 89 97 e 98 cod. pen. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionein punto di ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell imputato seppuregrandemente scemata.La Corte di appello è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle formulatenella precedente sentenza – pronunciata dalla stessa sezione minorenni che disattendendole conclusioni del perito in quella sede nominato il quale aveva individuato un vizio di mentesolo parziale ha assolto * per difetto assoluto di imputabilità ex art. 88 cod. pen. inrelazione ad un reato commesso fino all ottobre 2022 e quindi sino a pochi mesi primarispetto alla rapina realizzata nel luglio 2023 che è oggetto del presente giudizio.A fronte di una nuova perizia che giungeva alle stesse conclusioni formulate in quellaprecedente la Corte di merito ha seguito un percorso del tutto diverso senza in alcun modovalutare il quadro esistenziale dell imputato e limitandosi ad affermare che “all epoca egliaveva già compiuto 16 anni” come se il mero dato anagrafico fosse in grado di superare unostrutturale e complesso deficit di maturità giudizialmente accertato che certamente nonpoteva essersi risolto in un così breve lasso di tempo così da trasformare un difetto assolutodi imputabilità in un mero vizio parziale.La sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione plausibile della divergenzadecisionale salvo richiamare il fragile e formalistico riferimento al compimento delsedicesimo anno di età.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Entrambi i ricorsi di contenuto essenzialmente identico sono fondati con riferimentoal denunciato di motivazione della sentenza impugnata le ulteriori doglianze in punto dierronea applicazione dell art. 98 cod. pen. e di mancata assunzione di prova decisiva sonopertanto assorbite.* atto di appello la difesa dell imputato aveva allegato la definitiva pronunciaassolutoria con la quale era stato rilevato il difetto di imputabilità del minore per mancanza dimaturità al momento della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e avevadedotto come tale valutazione incidesse anche rispetto al reato di rapina qui in esame inquanto messo in atto a pochi mesi di distanza da quello già giudicato in particolare siassumeva come la sentenza di primo grado non avesse considerato le risultanze agli attiche confermavano in capo all imputato non solo un abuso di sostanze stupefacenti associatoad una psicopatologia ma anche un drammatico vissuto che aveva preceduto ecaratterizzato il passaggio nell età adolescenziale dal quale poteva ricavarsi una persistentecondizione di immaturità.* a tale precisa deduzione la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta.Il collegio di merito ha semplicemente richiamato in quanto “condivisibili” gli esiti dellanuova perizia disposta nei confronti dell imputato che aveva concluso nel senso di unacapacità grandemente scemata senza tuttavia pronunciarsi espressamente in ordine alraggiungimento o meno del grado di maturità escluso con la precedente sentenzaassolutoria al momento della realizzazione della rapina oggetto di giudizio come era statosollecitato dalla difesa appellante limitandosi ad affermare che all epoca del fatto “ egliaveva compiuto 16 anni”.La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio della Corte di appello diCagliari sezione minorenni in diversa composizione che colmerà la rilevata lacunamotivazionale.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8317/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 244/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 41535/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari2.Carbone * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/2007avverso la sentenza emessa in data 09/10/2025 dalla Corte di appello di Cagliari sezioneminorennivisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delleparti in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod.proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale* * che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenzaimpugnatadato atto che l avv. * * difensore dell imputato ricorrente non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari sezione minorenni inparziale riforma della pronuncia emessa in data 08/10/2024 dal Tribunale per i minorenni diCagliari a seguito di esito negativo della messa alla prova ha confermato il giudizio diresponsabilità nei confronti di * * * per il delitto di rapina impropria inconcorso con altro soggetto maggiorenne separatamente giudicato e ha rideterminato lapena inflitta in un anno un mese di reclusione ed euro 207 00 di multa previoriconoscimento della attenuante del vizio parziale di mente di cui all art. 89 cod. pen. conapplicazione della misura di sicurezza di cui all art. 22 d.p.r. n. 448 del 1988 in ragione dellaravvisata pericolosità sociale dell imputato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generalearticolando tre motivi con i quali si deduce la violazione dell art. 98 cod. pen la mancataassunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.La Corte territoriale ha ritenuto che la capacità di intendere e di volere dell imputato almomento del fatto fosse grandemente scemata senza alcuna previa valutazione della“maturità dell imputato” al momento della commissione del fatto che costituisce la precondizione per formulare il giudizio di colpevolezza di un soggetto minorenne.Tale condizione di immaturità è già stata accertata con sentenza irrevocabile emessadalla Corte di appello di Cagliari sezione minorenni in data 19/09/2024 allegata al ricorsoche integralmente riformando la sentenza di primo grado aveva assolto l imputato perdifetto di imputabilità proprio in quanto immaturo con riferimento al delitto di maltrattamenti infamiglia commesso dall ottobre 2020 all ottobre del 2022 in quella sede il collegio di meritoaveva evidenziato l assenza di maturità in ragione del complesso e drammatico vissutoesistenziale di * emergente dall elaborato peritale e dalle relazioni dei servizi.* avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale l acquisizione della pronuncia inquestione e la rivalutazione critica anche delle conclusioni formulate nella perizianuovamente disposta nel presente giudizio mero parziale vizio di mente del tuttosovrapponili a quelle contenute nell accertamento peritale svolto nel processo precedente.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche l imputato tramite ildifensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt.88 89 97 e 98 cod. pen. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionein punto di ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere dell imputato seppuregrandemente scemata.La Corte di appello è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle formulatenella precedente sentenza – pronunciata dalla stessa sezione minorenni che disattendendole conclusioni del perito in quella sede nominato il quale aveva individuato un vizio di mentesolo parziale ha assolto * per difetto assoluto di imputabilità ex art. 88 cod. pen. inrelazione ad un reato commesso fino all ottobre 2022 e quindi sino a pochi mesi primarispetto alla rapina realizzata nel luglio 2023 che è oggetto del presente giudizio.A fronte di una nuova perizia che giungeva alle stesse conclusioni formulate in quellaprecedente la Corte di merito ha seguito un percorso del tutto diverso senza in alcun modovalutare il quadro esistenziale dell imputato e limitandosi ad affermare che “all epoca egliaveva già compiuto 16 anni” come se il mero dato anagrafico fosse in grado di superare unostrutturale e complesso deficit di maturità giudizialmente accertato che certamente nonpoteva essersi risolto in un così breve lasso di tempo così da trasformare un difetto assolutodi imputabilità in un mero vizio parziale.La sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione plausibile della divergenzadecisionale salvo richiamare il fragile e formalistico riferimento al compimento delsedicesimo anno di età.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Entrambi i ricorsi di contenuto essenzialmente identico sono fondati con riferimentoal denunciato di motivazione della sentenza impugnata le ulteriori doglianze in punto dierronea applicazione dell art. 98 cod. pen. e di mancata assunzione di prova decisiva sonopertanto assorbite.* atto di appello la difesa dell imputato aveva allegato la definitiva pronunciaassolutoria con la quale era stato rilevato il difetto di imputabilità del minore per mancanza dimaturità al momento della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia e avevadedotto come tale valutazione incidesse anche rispetto al reato di rapina qui in esame inquanto messo in atto a pochi mesi di distanza da quello già giudicato in particolare siassumeva come la sentenza di primo grado non avesse considerato le risultanze agli attiche confermavano in capo all imputato non solo un abuso di sostanze stupefacenti associatoad una psicopatologia ma anche un drammatico vissuto che aveva preceduto ecaratterizzato il passaggio nell età adolescenziale dal quale poteva ricavarsi una persistentecondizione di immaturità.* a tale precisa deduzione la Corte di appello non ha fornito compiuta risposta.Il collegio di merito ha semplicemente richiamato in quanto “condivisibili” gli esiti dellanuova perizia disposta nei confronti dell imputato che aveva concluso nel senso di unacapacità grandemente scemata senza tuttavia pronunciarsi espressamente in ordine alraggiungimento o meno del grado di maturità escluso con la precedente sentenzaassolutoria al momento della realizzazione della rapina oggetto di giudizio come era statosollecitato dalla difesa appellante limitandosi ad affermare che all epoca del fatto “ egliaveva compiuto 16 anni”.La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio della Corte di appello diCagliari sezione minorenni in diversa composizione che colmerà la rilevata lacunamotivazionale. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Cagliari sezione minorenni in diversa composizioneCosì è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Cagliari sezione minorenni in diversa composizioneCosì è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris