CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23750/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9/10, come da procura speciale allegata al ricorso – ricorrente – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia, Capogruppo del gruppo bancario [OSCURATO:PERSONA], per effetto del decreto-legge del 25 giugno 2017, n. 99, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], serie generale, n. 146 del 25 giugno 2017 e D.M. 25 giugno 2017 n. 185 e del contratto di cessione di azienda n. 13928 Rep. e n. 7352 Racc. del 26 giugno 2017 tra i commissari liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, in qualità di procuratore speciale della banca in forza dei poteri conferiti con procura speciale del 24 aprile 2017, n. 39617 Rep. e n. 12494 Racc. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso nello studio di quest’ultimo sito in Roma, via Crescenzio n. 20, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori, dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 482/2017, depositata l’8 marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c. del tribunale di Prato il 12 marzo 2014, che aveva accolto la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione del contratto quadro stipulato il 17 luglio 1992 e dell’ordine di acquisto del 2 marzo 1999, condannando l’intermediario a restituire all’attore l’importo di euro 130.325,00 oltre interessi dal 2 marzo 1999, con condanna dell’investitore a restituire alla banca i titoli acquistati, respingendo la domanda riconvenzionale relativa all’incasso delle cedole. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato l’intervenuta prescrizione decennale dell’azione di risoluzione, in quanto il dies a quo di cui all’art. 2935 c.c. doveva decorrere dal giorno dell’ordine di acquisto dei bond argentini (marzo 1999) e non dal momento in cui era emerso il default dello Stato argentino (dicembre 2001), mentre la formale messa in mora della [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata il 24 luglio 2009. Tuttavia, la Corte d’appello ha ritenuto che, anche qualora la pretesa risoluzione per inadempimento non fosse risultata prescritta, comunque non sarebbe stata fondata, in quanto nel marzo del 1999, data dell’acquisto dei Bond argentini, l’insolvenza dell’Argentina “era ben lungi dal delinearsi, né era ragionevolmente prevedibile “. Nel 1999 l’Argentina era entrata in recessione, ma era ancora molto lontana dall’insolvenza, “anche se la crisi condizionava l’affidabilità del debito statale“. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato uno sprovveduto, trattandosi di “noto imprenditore pratese”, in considerazione “degli importanti incarichi gestionali ricoperti in società commerciali”, oltre che “delle plurime imprese individuali” di cui era titolare nel settore edile. Peraltro, “il portafoglio mobiliare e le movimentazioni finanziarie documentate dalla banca rilevano 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 competenze elevate in materia e propensione al rischio, tanto come imprenditore, quanto come investitore”. Pertanto, “quand’anche l’informativa della banca fosse stata carente”, non era dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra l’ipotetico inadempimento ed il danno, dovendosi accertare se una maggiore informativa avrebbe fatto desistere il cliente dallo sfortunato investimento. Ha aggiunto la Corte d’appello che, successivamente al marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad ulteriori acquisti di Bond argentini il 21 ottobre 1999 e il 13 marzo 2001, per complessivi euro 35.000,00, “quando le voci sull’insolvenza dello Stato emittente erano ben più allarmanti e pur avendo ormai perfettamente conosciuto e seguito il prodotto finanziario in oggetto “. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 3. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria di attività e passività aziendali, e quindi, successore a titolo particolare nel rapporto controverso, e [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le parti hanno depositato memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993. Il d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito in legge 31 luglio 2017, n. 121, ha dettato disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 La sentenza di appello è stata depositata l’8 marzo 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 5 ottobre 2017, quindi dopo l’ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che è avvenuta il 25 giugno 2017. Il ricorso per cassazione è stato notificato sia alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (in bonis), con la notifica ai difensori che l’avevano difesa in sede di appello (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), sia ai Commissari liquidatori. 1.1.Per il principio dell’ultrattività del mandato, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. 1.2. Pertanto, ai fini della corretta costituzione del rapporto processuale in questa sede, è irrilevante che la banca sia stata posta, dopo la comparsa conclusionale del giudizio d’appello, ma prima 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 della notifica del ricorso per cassazione, in liquidazione coatta amministrativa. 1.3. Quanto all’eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca in liquidazione coatta amministrativa, v’è stato un recente mutamento giurisprudenziale sul punto. Invero, per questa Corte, in tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle [OSCURATO:PERSONA] di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. in L. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo D.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle [OSCURATO:PERSONA] indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione (Cass., sez. 1, 15 marzo 2022, n. 8463; con superamento del precedente orientamento di cui a Cass., sez. 1, n. n. 9461/2020). 2.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. Il giudice d’appello, infatti, ha seguito l’orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, che fa decorrere il termine di prescrizione della responsabilità contrattuale, non dalla manifestazione del danno, ma dal verificarsi 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 del fatto lesivo (inadempimento). Pertanto, la Corte d’appello ha fatto decorrere il termine di prescrizione decennale dal perfezionamento dell’ordine di acquisto dei titoli obbligazionari del 26 febbraio 1999, quindi dal momento in cui si sarebbe verificato l’inadempimento della banca intermediaria per violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, anziché dal verificarsi del danno e dalla sua oggettiva manifestazione, ossia il default dello Stato argentino del 23 dicembre 2001. La formale messa in mora nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza era stata effettuata, invece, il 24 luglio 2009, quindi cinque mesi dopo lo spirare del termine decennale decorrente dal mese di febbraio 1999. Al contrario, deve seguirsi il diverso orientamento giurisprudenziale che fa decorrere il termine decennale per la risoluzione contrattuale solo con la “concreta manifestazione oggettiva del danno”; del resto, nella vigenza del contratto quadro il Cambi aveva percepito euro 55.000,00 di cedole, a fronte dei titoli acquistati, sicché non avrebbe potuto dolersi di alcun pregiudizio. 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Il giudice d’appello avrebbe errato nell’applicare al caso di specie l’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, classificando [OSCURATO:PERSONA] quale “operatore di borsa qualificato”, pertanto non soggetto alle tutele approntate per gli investitori retail dalla normativa di settore richiamata nell’art. 31. Il semplice svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva 87 anni ed all’epoca dei fatti ne aveva 71, di un’attività nel settore del commercio di materiali edili non valeva di per sé a farne un operatore qualificato. Tale qualifica spetta unicamente ai soggetti che abbiano specifiche competenze ed esperienze nel settore e siano dediti in modo 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 sistematico a rischiose operazioni finanziarie di borsa. Tra l’altro, la motivazione è carente in quanto fa un generico riferimento al “portafoglio immobiliare ed alle movimentazioni finanziarie” allegate dalla banca, senza effettuare alcuna specifica indicazione circa gli stessi documenti e le stesse movimentazioni, in particolare per ciò che attiene al loro oggetto, alla loro entità ed alla loro cronologia. Trattasi, dunque, di motivazione totalmente carente e, quindi, apodittica. L’unico concreto riferimento agli investimenti operati dal ricorrente attiene ad operazioni successive al marzo 1999, ossia l’acquisto di titoli argentini del 21 ottobre 1999 del 13 marzo 2001; tra l’altro tali successivi investimenti in bond argentini facevano emergere il persistente grave inadempimento della banca che, invece di disincentivare il cliente ad acquistare tali obbligazioni, nonostante la perdita di affidabilità delle stesse, tanto che l’ultimo acquisto è di pochi mesi precedente al default dell’Argentina, aveva dato loro corso; trattandosi, quindi, di semplice operatore “al dettaglio”, dovevano applicarsi tutte le tutele di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 degli articoli 28 e 29 del regolamento Consob del 1998. 4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Nella normativa di settore costituisce principio pacifico che l’obbligo di informazione è prioritario ed autonomo rispetto all’obbligo di adeguatezza; il procedimento di cui all’art. 29 del regolamento Consob presuppone che l’intermediario informi l’investitore, non solo dell’inadeguatezza dell’operazione, ma anche delle ragioni per cui non è opportuno darvi corso, sicché solo in presenza di questa informazione mirata può ritenersi efficacemente rilasciata l’autorizzazione del cliente a dare comunque esecuzione 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 all’operazione inadeguata. La Corte d’appello ha di fatto svuotato l’obbligo attivo dell’intermediario di fornire informazioni specifiche sulla tipologia e sui rischi dei singoli investimenti proposti, circoscrivendolo unicamente al profilo soggettivo dell’investitore. Con riferimento all’investimento del febbraio 1999 proposto al Cambi, manca la prova che la banca abbia fornito il benché minimo ragguaglio circa la natura, la tipologia ed il rischio dell’investimento, avendo il giudice d’appello ritenuto adempiuto da parte della banca l’obbligo informativo unicamente sulla scorta del profilo soggettivo del cliente, considerandolo operatore qualificato solo perché imprenditore. La Corte di cassazione, invece, ha affermato che il profilo soggettivo condiziona la valutazione dell’assolvimento dell’obbligo informativo, costituendo uno degli indicatori dell’adeguatezza, ma non lo esaurisce. 5. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. La Corte d’appello, sulla base dell’erronea premessa che il Cambi fosse da ritenere un operatore qualificato, ha ritenuto che, in ragione del suo alto profilo di rischio, non vi fosse alcuna prova convincente che l’informativa era stata lacunosa rispetto al profilo del cliente; né vi era prova che l’eventuale lacuna informativa fosse stata determinante nell’eziologia dell’acquisto. Il giudice di prime cure aveva, invece, sottolineato che la banca non aveva articolato alcuna richiesta istruttoria sull’assolvimento degli obblighi informativi, senza dimostrare quindi, di aver agito con la specifica diligenza richiesta dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. Inoltre, il giudice di prime cure aveva accertato l’omessa produzione dell’ordine di acquisto dei titoli argentini del 26 febbraio 1999; sia nel contratto quadro del 17 luglio 1992, che nel successivo prospetto prodotto 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 dalla banca, il cliente non aveva fornito le informazioni richieste sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, “risultando il modulo allegato in atti in bianco”. La banca, dunque, non aveva dato la prova di avere agito con la dovuta diligenza; vi era stata, dunque, una scorretta applicazione da parte della Corte d’appello della regola di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. 6.Il ricorso è inammissibile. 6.1.Invero, la sentenza della Corte di appello di Firenze ha accolto l’appello articolato dall’istituto di credito sulla base di una triplice ratio decidendi. Anzitutto, ha ritenuto fondata l’eccezione, sollevata dall’istituto di credito, di prescrizione dell’azione di risoluzione e di risarcimento del danno esperita dall’investitore, Inoltre, quanto alle altre due rationes decidendi, da un lato, il giudice di appello ha osservato, “anche sul lato soggettivo”, che l’investitore non poteva essere considerato uno sprovveduto, ma era un “noto imprenditore pratese”, il cui portafoglio mobiliare e le movimentazioni finanziarie documentate dalla banca rivelavano “competenze elevate in materia e propensione al rischio”, e dall’altro, che “nel contesto soggettivo tratteggiato, quand’anche l’informativa della banca fosse stata carente, resterebbe da dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l’ipotetico inadempimento e il danno”; conseguentemente, si è affermato che “bisognerebbe accertare positivamente, senza darlo per scontato, come fa il primo giudice, che una maggiore informativa avrebbe fatto desistere il cliente dallo sfortunato investimento”. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza di prime cure, precisa la Corte di appello, emergeva “al contrario”, che le scelte dell’investitore sul mercato finanziario non erano state “caratterizzate da particolare prudenza”, 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 facendo espresso riferimento agli ulteriori investimenti in bonds argentini del 21 ottobre 1999 e del 13 marzo 2001 per complessi € 35.000,00, “quando le voci sull’insolvenza dello Stato emittente erano ben più allarmanti e pur avendo ormai perfettamente conosciuto e seguito il prodotto finanziario in oggetto”. 6.2. Peraltro, che si sia in presenza di una triplice ratio decidendi emerge in modo inequivocabile dal “riepilogo” delle ragioni della decisione che la Corte di appello compie a pagina 13 della motivazione. Il giudice di appello, infatti, chiarisce che “l’azione accolta dal primo giudice, non solo è prescritta, ma è comunque infondata, nella misura in cui non vi è alcuna prova convincente che l’informativa sia stata lacunosa rispetto al profilo del cliente, né vi è prova che l’eventuale lacuna informativa sia stata determinante nell’eziologia dell’acquisto”. 6.3.Tale terza ratio decidendi non è stata oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, sicché il ricorso per cassazione diviene inammissibile. 6.4.Infatti, per questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass., sez. 6-5, 18 aprile 2017, n. 9752; Cass., sez. un., 8 agosto 2005, n. 16602, Cass., sez. 1, 18 settembre 2006, n. 20118; Cass., sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., sez., un., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., sez. L, 4 marzo 2016, n. 4293). 7.Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del recente mutamento di 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23750/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23750/2017 Numero sezionale 1941/2022 Numero di raccolta generale 19888/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 giurisprudenza di legittimità in tema di proseguibilità del giudizio risarcitorio nei confronti dell’istituto di credito, ammesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in presenza di una sentenza di merito già pronunciata, anche se di rigetto della pretesa degli investitori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio [OSCURATO:PERSONA] 12 Cons.Est.L