CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA t 24 MAR 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/19836 io avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confer- mava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze atte- nuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva rei- terata specifica infraquinquennale, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver detenuto, nascosti negli slip, gr. 13,16 di hashish. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, con cui deduce: - la violazione dell'art. 96 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 386 e 179 cod. proc. pen., perché gli agenti che hanno operato l'arresto hanno omesso di avvisare il difensore di fiducia nominato dal Said, ciò che integra una nullità asso- luta; - l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ravvisato i giudici di merito la finalità di spaccio dello stupefacente, nono- stante l'imputato avesse dichiarato di farne uso personale; - il vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., avendo la Corte di merito omesso di motivare circa la sussistenza della recidiva; - la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, stante il mancata accertamento dell'efficacia drogante della sostanza sequestrata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' sufficiente osservare che l'invocata nullità assoluta - mai in precedenza dedotta dal ricorrente, nemmeno in sede di udienza di convalida - avrebbe espli- cato i suoi effetti nell'ambito del giudizio di convalida dell'arresto ed, eventual- mente, sulla misura cautelare - ove fosse stata disposta - e non già con riferi- mento ad una diversa fase processuale, ossia quella di merito, non essendovi al- cuna relazione tra la convalida dell'arresto e il giudizio di merito, conclusosi con la sentenza di condanna. //' 3. Il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto. 3.1. Si rammenta che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 - dep. 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991), la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le moda- lità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686). Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). 3.2. Nel caso in esame, i giudici di merito, con doppia valutazione conver- gente, hanno ravvisato la finalità allo spaccio della sostanza sequestrata valoriz- zando, in maniera non manifestamente illogica, una serie di elementi accertati nel caso concreto, ossia: il quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente, la modalità di presentazione dell'hashish, essendo suddiviso in pezzetti, e di occul- tamento, all'interno degli slip. Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto, in maniera non certo implausibile sotto il profilo della logicità, che, ove fosse stato destinato a consumo personale, non è dato comprendere perché l'imputato avesse portato con sé, fuori della propria abi- tazione, tutto lo stupefacente in suo possesso, e ha valorizzato, inoltre, sia i nu- merosi arresti, in epoca recente, e condanne per il medesimo reato, nonché la circostanza che l'imputato sia disoccupato, sicché non era nelle condizioni di poter acquistare lo stupefacente. Si tratta di una motivazione che, facendo corretta applicazione dei principi dinanzi indicati, appare immune da profili di illogicità manifesta, sicché supera il vaglio di legittimità. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Invero, la Corte ha ritenuto di non escludere la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale sulla base della "sfilza di precedenti penali, registrati anche sotto diverse generalità" (p. 5 della sentenza), analiticamente esposti a p. 4, con l'indicazione anche della data di arresto. Una valutazione del genere, proprio in relazione all'omogeneità dei precedenti penali, all'aver subito arresti e condanne anche con altre generalità e in tempi assai ravvicinati, implica, all'evidenza, che il nuovo reato, sempre in materia di stupefacenti, è espressione di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato. 5. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo per mancanza di interesse. Invero, come osservato dalla Corte di merito, premesso che non è in discus- sione l'efficacia drogante dello stupefacente, non è dato comprendere quale sia il concreto interesse - né il ricorrente l'ha chiarito - legato all'accertamento della percentuale di THC, posto che è stata contestata l'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e che la pena è stata irrogata nel minimo edittale. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali