CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30906/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata nel suo interesse; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla valutazione di attendibilità delle accuse della persona offesa è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte da pag. 5 a pag. 7 che ha respinto i motivi di appello con argomentazioni corrette e congrue, e si limita a reiterare censure generiche; che il ricorso tende altresì ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e, in ogni caso, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo A come estorsione anziché come esercizio arbitrario ex art. 393 cod.pen. è generico poiché alle pag. 8 e 9 della sentenza impugnata la Corte ha reso motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità, rilevando che Russo era del tutto terzo ed estraneo alla pretesa economica avanzata dal correo Tarantino e ha agito per un proprio interesse estraneo ai rapporti obbligatori tra il correo e la persona offesa, il che esclude la qualificazione giuridica della condotta come esercizio arbitrario; il ricorrente non si confronta con detta motivazione e non la censura in modo specifico, limitandosi a prospettare la censura in modo generico; Ritenuto che con la memoria depositata la difesa ha ribadito le censure in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa ma nulla ha aggiunto in ordine al secondo motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de