CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni del difensore del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino - rideterminata la durata delle pene accessorie fallimentari - ha nel resto confermato la sentenza del 16/07/2014 con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile - quale amministratore di fatto della ditta Agricola 2000, dichiarata fallita il 27/09/2011 - del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 216 I. fall relativamente alla natura e ai requisiti dell'elemento soggettivo del reato e agli elementi distintivi rispetto alla bancarotta semplice, nonché vizi di motivazione. La sentenza di primo grado incorre in una radicale contraddizione, in quanto aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta per distrazione, mentre lo aveva condannato per quello di bancarotta documentale, laddove la coimputata [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente con rito abbreviato, era stata condannata per le condotte distrattive, ma ritenuta responsabile di bancarotta semplice per l'omessa tenuta dei libri giornale e inventari. La Corte di appello ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale sottolineando il ruolo preminente dell'imputato nell'impresa familiare rispetto a Martorana, ma il rilievo non confuta il dato di fatto dell'assoluzione dalla bancarotta patrimoniale, ossia dall'accusa di aver sottratto beni alla garanzia dei creditori, ossia di aver agito al fine cui è preordinato l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso deve essere accolto. La Corte di appello argomenta circa la riconoscibilità, in capo a Oppizzi, dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, richiamando il ruolo preminente, dal punto di vista organizzativo e gestionale, svolto continuativamente all'interno dell'azienda familiare, in sostanziale prosecuzione dell'attività svolta da altra ditta la cui chiusura era dipesa da plurimi protesti subìti. Di qui il rilievo della sentenza impugnata che la pregressa esperienza imprenditoriale e la necessità di intestare la nuova società alla moglie danno corpo all'elemento psicologico in capo all'imputato, in quanto le mancanze documentali si inseriscono in un quadro già inizialmente connotato come scarsamente attendibile; Oppizzi, osserva ancora il giudice di appello, volle intestare la ditta alla moglie per nascondere la circostanza che fosse egli stesso, in prima persona, il dominus delle vicende imprenditoriali e ciò per nascondere al ceto creditorio e agli operatori commerciale e bancari che, pur se protestato, continuava a operare. Nei termini indicati, la sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati. La Corte distrettuale ha rimarcato la mancata consegna al curatore di una serie di libri, condotta, questa, che evoca i fatti di bancarotta documentale per sottrazione, che, come è noto, richiedono, per la loro riconducibilità nel paradigma sanzionatorio della bancarotta documentale, il dolo specifico di ingiusto profitto e o pregiudizio ai creditori. Ora, il collegamento tra le pregresse vicende imprenditoriali dell'imputato e l'attivazione della nuova ditta intestata al coniuge, con le irregolarità contabili contestate rende senz'altro ragione della necessità dell'imputato di non far immediatamente apparire la propria persona come titolare ditta, ma, nei termini in cui si articola la motivazione, non spiega come ciò sia associato allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. D'altra parte, la sentenza rileva che, alla luce della complessiva vicenda, emerge la precisa e perdurante volontà dell'imputato di nascondere la realtà economica della società e di sottrarre beni alla garanzia dei creditori: rilievo, questo, non messo in correlazione dalla sentenza impugnata con l'assoluzione intervenuta in primo grado. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra S