CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 6073/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Asiago 8 - ricorr ent i - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, via di Ripetta 22, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 9101 / 06 della Corte d ’ appello di Rom a depositatail 29 ottobre 2010. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma , adita in sede di rinvio, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] - RFI - e rigettato l’originaria domanda di alcuni lavoratori- fra cui quelli indicati in epigrafe - intesa alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990-1992; 2. avverso tale pronuncia i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo, cui resiste la RFI con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 4. parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 143, 149, 150 e 151 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per asserita nullità delle notificazioni dell’atto introduttivo del giudizio di rinvio, in quanto inoltrate«presso indirizzi sconosciuti (vedi [OSCURATO:PERSONA]), errati (vedi [OSCURATO:PERSONA]) ed inesistenti (vedi [OSCURATO:PERSONA])»; la Corte territoriale avrebbe dunque erroneamente dichiarato la contumacia degli odierni ricorrenti, atteso che «in ogni caso, agli atti del medesimo fascicolo non risultano presenti cartoline di notifica a mezzo del servizio postale, né risultano documentate prove diverse di ricezione dell’atto da parte del competente [OSCURATO:PERSONA]»; 2. il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile. Infatti, i ricorrenti hanno esposto di essere venuti a conoscenza della sentenza impugnata –nella quale risultano dichiarati contumaci – solo a seguito dei ricorsi proposti da RFI per ripetere gli importi erogati in virtù della sentenza riformata, assumendo la nullità della notificazione eseguita presso “indirizzi inesistenti, errati e incompleti”. Nondimeno, nella sentenza impugnata si legge testualmente: «Devesianzitutto rilevare che il giudizio è stato riassunto regolarmente con la notifica alle parti –come prescritto dalle norme del giudizio di rinvio – ». P ertanto, a fronte di tale espressaindicazione, era onere dei ricorrenti, in virtù del principio di specificità del ricorso per cassazione, fornire le indicazioni precise per consentire a questa Corte di verificare la fondatezza della censurasenza compiere generali verifiche degli atti, secondo l’indirizzo consolidato, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi (fra molte, Cass. Sez. 5, 30/09/2015, n. 19410; più di recente, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834). Viceversa, i ricorrenti si sono limitati a dedurre di non aver ricevuto alcuna notifica, genericamente lamentando l’utilizzo di indirizzi errati o inesatti, senza alcuna ulteriore e più specifica annotazione in ordine alle modalità di esecuzione della notifica rispetto alle risultanze anagrafiche degli interessati; 3. alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Co