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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16883/2026

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ersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 3204/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 17 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], procuratore distrattario di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio concluso con la sentenza n. 897/2019 del Tribunale di NapoliNord, intimò nel gennaio 2020 alla [OSCURATO:SOCIETA]. precetto per ilpagamento della somma complessiva di euro 3.779,04, dovuta in forzadi detta sentenza; quest’ultima venne notificata, in uno al precetto, inNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026copia fotostatica di cui l’intimante attestò la conformità alla copia informa esecutiva rilasciata dalla cancelleria del giudice emittente.La società intimata dispiegò opposizione agli atti esecutivi ex art.617, primo comma, cod. proc. civ. adducendo la nullità del precettoper violazione degli artt. 475, 476, 480 cod. proc. civ., dell’art. 153disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 52 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.2.

Lite pendente, [OSCURATO:PERSONA], per la soddisfazione dello stessocredito ed in virtù del medesimo titolo, promosse espropriazione pressoterzi in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale reagì con altra opposizione,stavolta ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., ribadendo ledoglianze già svolte nel primo giudizio.3.

Riunite le controversie, la decisione in epigrafe ha accolto leopposizioni e dichiarato la nullità del precetto e del pignoramento.Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha:(i) ravvisato vizio di nullità nella attestazione della conformità dellacopia all’originale della sentenza resa dallo stesso intimante, in quanto(ii) esclusa la sanatoria di detto vizio quale conseguenza dellaproposizione di opposizione ad opera dell’intimata;(iii) ravvisato interesse alla proposizione dell’opposizione in capoall’intimata, per aver quest’ultima allegato l’esistenza di un pregiudizioderivante dalla denunciata irregolarità formale.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 476 e 617 del codice di rito.Assume parte ricorrente che l’inosservanza dell’art. 476 cod. proc.civ. (per aver l’intimante notificato una fotocopia della copia esecutivar.g. n. 2787/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026originale della sentenza-titolo esecutivo) integra mera «irregolaritàformale che non può determinare l’accoglimento dell’opposizione inassenza del concreto pregiudizio recato al debitore»: pregiudizio nelcaso non dedotto dall’opponente e non sussistente; rileva inoltre comela proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi abbia sanato il viziodel precetto per raggiungimento dello scopo.2.

Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.Giova precisare, onde dar conto della enunciata conclusione, che lasentenza impugnata ha deciso su due opposizioni agli atti esecutivitrattate in simultaneus processus: la prima (in ordine di tempo)proposta ai sensi del primo comma dell’art. 617 cod. proc. civ. avversoil precetto, la successiva proposta ai sensi del secondo comma dellamedesima norma avverso il pignoramento presso terzi.3.

Orbene, il ricorso, nella parte in cui invoca la cassazione dellasentenza là dove ha pronunciato sulla opposizione successiva all’iniziodell’esecuzione, è inammissibile.Nei giudizi oppositivi incidentali a procedure di espropriazionepresso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario(orientamento consolidato: sulle orme di Cass. 18/05/2021, n. 13533,v., ex plurimis, Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n.39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577;Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391; Cass.07/11/2024, n. 28757; Cass. 23/08/2025, n. 23764).In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione devecontenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num.3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al finedi consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio, tanto neipregressi gradi di merito quanto - ed al fine di ordinarne l’integrazioneai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. - nel giudizio di legittimità (in lineagenerale, cfr. Cass. 12/06/2020, n. 11268).r.g. n. 2787/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026Nella specie, per contro, nulla è specificato nel ricorso introduttivoin ordine alla compagine soggettiva dell’espropriazione presso terzi:risulta totalmente omessa l’indicazione del soggetto (o, in ipotesi, deisoggetti) in quella sede evocato (o evocati) quale terzo pignorato (oquali terzi pignorati), né di siffatto elemento (altresì non evincibile dallasentenza impugnata) è possibile acquisire contezza attraverso l’esamediretto degli atti di causa, attività inibita, per natura e funzione, aquesta Corte.Pertanto, benché la sentenza impugnata possa presentare astrattiprofili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non può disporsi larimessione della causa al giudice di primo grado, al fine di procedere acontraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato, per essere deltutto incerta l’identità di tale litisconsorte necessario.Tanto giustifica la declaratoria di inammissibilità in parte qua delricorso (Cass. 14/09/2023, n. 26562; Cass. 10/11/2023, n. 31389).4.

È invece infondato il ricorso rivolto avverso la decisione sullaopposizione agli atti esecutivi preventiva.4.1.

È doveroso puntualizzare che la vicenda in disamina è rationetemporis regolata dalle disposizioni anteriori alle modifiche apportatedal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: sicché nessuna rilevanza riveste laabrogazione (operata con detto d.lgs. ed applicabile ai titoli esecutivirilasciati e messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023),della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva del titolo.Nell’ordito normativo rilevante ai fini della presente decisione, lanotifica del titolo esecutivo, condizione necessaria ed ineludibile per laminaccia e l’avvio dell’azione esecutiva ai sensi dell’art. 479 cod. proc.civ., consiste nella consegna al debitore di una copia autenticata deltitolo stesso, conforme alla copia munita della formula esecutiva.L’art. 153 delle disposizioni di attuazione del codice di rito riservaesclusivamente al cancelliere dell’ufficio giudiziario emittente il titolo ilpotere di rilasciare copie in forma esecutiva del medesimo (previor.g. n. 2787/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026controllo di sua formale perfezione), attestando la conformità dellacopia stessa all’originale.L’attribuzione esclusiva al cancelliere del compimento di siffattiadempimenti soddisfa due esigenze di ordine pubblico processuale: (i)da un lato, permettere la sicura ed immediata identificabilità di un titoloesecutivo giudiziale, sulla scorta del modo di formazione della copia edella sua provenienza da un pubblico ufficiale; (ii) d’altro lato, garantirel’effettiva circolazione di un’unica copia in forma esecutiva del titolo,secondo la cogente prescrizione dell’art. 476 cod. proc. civ., ondeprevenire la potenziale illegittima moltiplicazione delle azioni esecutive.4.2.

Ciò posto, la notificazione da parte del creditore di una copiadel titolo esecutivo la cui conformità non sia attestata nei modi anzidetticoncreta una difformità dal modello legale di svolgimento dell’attivitàprodromica o contestuale alla notifica del precetto come disciplinatadall’art. 479 cod. proc. civ. e ne cagiona la nullità.Come già chiarito da questa Corte, nel remoto ma unico precedentespecifico sul tema - arresto al quale va data continuità, in quantorigorosa e convincente l’argomentazione sviluppatavi -, «il titoloesecutivo costituito da una sentenza deve recare l’apposizione dellaformula esecutiva e l’autenticazione, che competono al cancelliere delgiudice che l’ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa dellaparte, la quale non ha né l’onere né il potere di formarne direttamentecopie derivate e tanto meno di certificarne la conformità all’originale»(così Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2557).Siffatta difformità arreca un pregiudizio «autoevidente» al diritto didifesa del destinatario della notifica, impedendogli di verificare se laminaccia di azione esecutiva rivoltagli sia o meno fondata su un titoloesecutivo, di assicurarsi un adempimento sicuramente liberatorio e diprevenire il rischio di potenziali duplicazioni di azioni esecutive.Nella specie, a fronte della notifica (circostanza pacifica) di unafotocopia della copia esecutiva del titolo, con una singolare attestazioner.g. n. 2787/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026di conformità apposta dallo stesso difensore intimante (in palmareeccedenza dei poteri riconosciuti agli avvocati in materia di autenticadi atti, in base alla disciplina applicabile ratione temporis), proprio unpregiudizio di tal genere è stato lamentato dall’intimata conl’instaurazione della lite ex art. 617 cod. proc. civ..La nullità del precetto così determinatasi e puntualmente eccepita,poi, in quanto scaturente dalla violazione di regole poste a presidiodell’ordine pubblico processuale, non può considerarsi sanata perraggiungimento dello scopo per effetto della proposizione dellaopposizione formale all’intimazione: è di tutta evidenza, infatti, che datale iniziativa del soggetto intimato non derivi la certezza né in ordineal rilascio in forma esecutiva della copia del titolo né in ordine allacircolazione di un’unica copia di esso spedita in forma esecutiva.4.3.

Conforme a diritto è, dunque, l’accoglimento dell’opposizionedisposto dalla sentenza impugnata.5.

Il ricorso è complessivamente rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7.

Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 2787/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2787/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 3204/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 17 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], procuratore distrattario di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio concluso con la sentenza n. 897/2019 del Tribunale di NapoliNord, intimò nel gennaio 2020 alla [OSCURATO:SOCIETA]. precetto per ilpagamento della somma complessiva di euro 3.779,04, dovuta in forzadi detta sentenza; quest’ultima venne notificata, in uno al precetto, inNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026copia fotostatica di cui l’intimante attestò la conformità alla copia informa esecutiva rilasciata dalla cancelleria del giudice emittente.La società intimata dispiegò opposizione agli atti esecutivi ex art.617, primo comma, cod. proc. civ. adducendo la nullità del precettoper violazione degli artt. 475, 476, 480 cod. proc. civ., dell’art. 153disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 52 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.2. Lite pendente, [OSCURATO:PERSONA], per la soddisfazione dello stessocredito ed in virtù del medesimo titolo, promosse espropriazione pressoterzi in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale reagì con altra opposizione,stavolta ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., ribadendo ledoglianze già svolte nel primo giudizio.3. Riunite le controversie, la decisione in epigrafe ha accolto leopposizioni e dichiarato la nullità del precetto e del pignoramento.Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha:(i) ravvisato vizio di nullità nella attestazione della conformità dellacopia all’originale della sentenza resa dallo stesso intimante, in quanto(ii) esclusa la sanatoria di detto vizio quale conseguenza dellaproposizione di opposizione ad opera dell’intimata;(iii) ravvisato interesse alla proposizione dell’opposizione in capoall’intimata, per aver quest’ultima allegato l’esistenza di un pregiudizioderivante dalla denunciata irregolarità formale.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 476 e 617 del codice di rito.Assume parte ricorrente che l’inosservanza dell’art. 476 cod. proc.civ. (per aver l’intimante notificato una fotocopia della copia esecutivar.g. n. 2787/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026originale della sentenza-titolo esecutivo) integra mera «irregolaritàformale che non può determinare l’accoglimento dell’opposizione inassenza del concreto pregiudizio recato al debitore»: pregiudizio nelcaso non dedotto dall’opponente e non sussistente; rileva inoltre comela proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi abbia sanato il viziodel precetto per raggiungimento dello scopo.2. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.Giova precisare, onde dar conto della enunciata conclusione, che lasentenza impugnata ha deciso su due opposizioni agli atti esecutivitrattate in simultaneus processus: la prima (in ordine di tempo)proposta ai sensi del primo comma dell’art. 617 cod. proc. civ. avversoil precetto, la successiva proposta ai sensi del secondo comma dellamedesima norma avverso il pignoramento presso terzi.3. Orbene, il ricorso, nella parte in cui invoca la cassazione dellasentenza là dove ha pronunciato sulla opposizione successiva all’iniziodell’esecuzione, è inammissibile.Nei giudizi oppositivi incidentali a procedure di espropriazionepresso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario(orientamento consolidato: sulle orme di Cass. 18/05/2021, n. 13533,v., ex plurimis, Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n.39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577;Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391; Cass.07/11/2024, n. 28757; Cass. 23/08/2025, n. 23764).In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione devecontenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num.3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al finedi consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio, tanto neipregressi gradi di merito quanto - ed al fine di ordinarne l’integrazioneai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. - nel giudizio di legittimità (in lineagenerale, cfr. Cass. 12/06/2020, n. 11268).r.g. n. 2787/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026Nella specie, per contro, nulla è specificato nel ricorso introduttivoin ordine alla compagine soggettiva dell’espropriazione presso terzi:risulta totalmente omessa l’indicazione del soggetto (o, in ipotesi, deisoggetti) in quella sede evocato (o evocati) quale terzo pignorato (oquali terzi pignorati), né di siffatto elemento (altresì non evincibile dallasentenza impugnata) è possibile acquisire contezza attraverso l’esamediretto degli atti di causa, attività inibita, per natura e funzione, aquesta Corte.Pertanto, benché la sentenza impugnata possa presentare astrattiprofili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non può disporsi larimessione della causa al giudice di primo grado, al fine di procedere acontraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato, per essere deltutto incerta l’identità di tale litisconsorte necessario.Tanto giustifica la declaratoria di inammissibilità in parte qua delricorso (Cass. 14/09/2023, n. 26562; Cass. 10/11/2023, n. 31389).4. È invece infondato il ricorso rivolto avverso la decisione sullaopposizione agli atti esecutivi preventiva.4.1. È doveroso puntualizzare che la vicenda in disamina è rationetemporis regolata dalle disposizioni anteriori alle modifiche apportatedal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: sicché nessuna rilevanza riveste laabrogazione (operata con detto d.lgs. ed applicabile ai titoli esecutivirilasciati e messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023),della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva del titolo.Nell’ordito normativo rilevante ai fini della presente decisione, lanotifica del titolo esecutivo, condizione necessaria ed ineludibile per laminaccia e l’avvio dell’azione esecutiva ai sensi dell’art. 479 cod. proc.civ., consiste nella consegna al debitore di una copia autenticata deltitolo stesso, conforme alla copia munita della formula esecutiva.L’art. 153 delle disposizioni di attuazione del codice di rito riservaesclusivamente al cancelliere dell’ufficio giudiziario emittente il titolo ilpotere di rilasciare copie in forma esecutiva del medesimo (previor.g. n. 2787/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026controllo di sua formale perfezione), attestando la conformità dellacopia stessa all’originale.L’attribuzione esclusiva al cancelliere del compimento di siffattiadempimenti soddisfa due esigenze di ordine pubblico processuale: (i)da un lato, permettere la sicura ed immediata identificabilità di un titoloesecutivo giudiziale, sulla scorta del modo di formazione della copia edella sua provenienza da un pubblico ufficiale; (ii) d’altro lato, garantirel’effettiva circolazione di un’unica copia in forma esecutiva del titolo,secondo la cogente prescrizione dell’art. 476 cod. proc. civ., ondeprevenire la potenziale illegittima moltiplicazione delle azioni esecutive.4.2. Ciò posto, la notificazione da parte del creditore di una copiadel titolo esecutivo la cui conformità non sia attestata nei modi anzidetticoncreta una difformità dal modello legale di svolgimento dell’attivitàprodromica o contestuale alla notifica del precetto come disciplinatadall’art. 479 cod. proc. civ. e ne cagiona la nullità.Come già chiarito da questa Corte, nel remoto ma unico precedentespecifico sul tema - arresto al quale va data continuità, in quantorigorosa e convincente l’argomentazione sviluppatavi -, «il titoloesecutivo costituito da una sentenza deve recare l’apposizione dellaformula esecutiva e l’autenticazione, che competono al cancelliere delgiudice che l’ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa dellaparte, la quale non ha né l’onere né il potere di formarne direttamentecopie derivate e tanto meno di certificarne la conformità all’originale»(così Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2557).Siffatta difformità arreca un pregiudizio «autoevidente» al diritto didifesa del destinatario della notifica, impedendogli di verificare se laminaccia di azione esecutiva rivoltagli sia o meno fondata su un titoloesecutivo, di assicurarsi un adempimento sicuramente liberatorio e diprevenire il rischio di potenziali duplicazioni di azioni esecutive.Nella specie, a fronte della notifica (circostanza pacifica) di unafotocopia della copia esecutiva del titolo, con una singolare attestazioner.g. n. 2787/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026di conformità apposta dallo stesso difensore intimante (in palmareeccedenza dei poteri riconosciuti agli avvocati in materia di autenticadi atti, in base alla disciplina applicabile ratione temporis), proprio unpregiudizio di tal genere è stato lamentato dall’intimata conl’instaurazione della lite ex art. 617 cod. proc. civ..La nullità del precetto così determinatasi e puntualmente eccepita,poi, in quanto scaturente dalla violazione di regole poste a presidiodell’ordine pubblico processuale, non può considerarsi sanata perraggiungimento dello scopo per effetto della proposizione dellaopposizione formale all’intimazione: è di tutta evidenza, infatti, che datale iniziativa del soggetto intimato non derivi la certezza né in ordineal rilascio in forma esecutiva della copia del titolo né in ordine allacircolazione di un’unica copia di esso spedita in forma esecutiva.4.3. Conforme a diritto è, dunque, l’accoglimento dell’opposizionedisposto dalla sentenza impugnata.5. Il ricorso è complessivamente rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 2787/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2787/2024Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 16883/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2787/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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