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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21425/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato l'allontanamento dall'abitazione ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; fatto avvenuto il 28 giugno 2015.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli articolando un unico motivo con cui deduce la violazione di leggi processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Osserva che, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli, pur a conoscenza dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato presso la Casa circondariale di Ancona - emergendo tale circostanza dagli atti contenuti nel fascicolo processuale nonché dall'avviso di fissazione dell'udienza notificato dal direttore della casa di reclusione-, ne dichiarava l'assenza omettendo di disporre la traduzione, attivare la video conferenza o, se del caso, disporre il rinvio del processo ad altra udienza, visto che non veniva formulata nessuna rinuncia a presenziare all'udienza da parte del Luongo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata.

2. È noto il principio secondo cui l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non abbia espressamente rinunciato a comparire, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza la partecipazione al processo (Sez. 4 n. 19733 de119/03/2009, Caccamese, Rv. 243965).

3. Va, infatti, tenuto presente che l'impedimento dell'imputato esplica differenti effetti a seconda che lo stesso sia relativo al giudizio ordinario ovvero al giudizio camerale di appello.

Mentre in quest'ultimo caso l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell'imputato comporti il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire ed l'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 599) dispone ai commi 3 e 4 che l'interessato detenuto debba essere sentito a condizione che ne faccia richiesta e che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente; nel giudizio ordinario di appello che si celebra in pubblica udienza devono essere invece applicate le regole processuali ordinarie espressamente richiamate dall'art. 598 cod. proc. pen., e segnatamente 420-ter cod. proc. pen. secondo cui, se l'imputato non si presenta e appaia probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato.

La presenza in re ipsa del legittimo impedimento dell'imputato detenuto o agli arresti domiciliari implica l'obbligo da parte della Corte di merito di rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza ex art. art. 420- quinquies cod. pen. (Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599 - 01).

4. Ciò premesso, si osserva che nel caso sottoposto a scrutinio, l'imputato ricorrente era sottoposto a regime detentivo per altra causa visto che, in ragione di ciò, la citazione in appello con relativo avviso di fissazione dell'udienza era stata notificata personalmente mentre era già detenuto presso la Casa circondariale di Ancona.

Poiché, pertanto, il ricorrente, detenuto per altra causa, è stato dichiarato erroneamente assente nonostante non avesse rappresentato di voler rinunciare all'udienza, deve ritenersi che la celebrazione della stessa risulta invalidamente celebrata con conseguente nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato l'allontanamento dall'abitazione ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; fatto avvenuto il 28 giugno 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli articolando un unico motivo con cui deduce la violazione di leggi processuali stabilite a pena di nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Osserva che, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli, pur a conoscenza dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato presso la Casa circondariale di Ancona - emergendo tale circostanza dagli atti contenuti nel fascicolo processuale nonché dall'avviso di fissazione dell'udienza notificato dal direttore della casa di reclusione-, ne dichiarava l'assenza omettendo di disporre la traduzione, attivare la video conferenza o, se del caso, disporre il rinvio del processo ad altra udienza, visto che non veniva formulata nessuna rinuncia a presenziare all'udienza da parte del Luongo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata. 2. È noto il principio secondo cui l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non abbia espressamente rinunciato a comparire, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza la partecipazione al processo (Sez. 4 n. 19733 de119/03/2009, Caccamese, Rv. 243965). 3. Va, infatti, tenuto presente che l'impedimento dell'imputato esplica differenti effetti a seconda che lo stesso sia relativo al giudizio ordinario ovvero al giudizio camerale di appello. Mentre in quest'ultimo caso l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell'imputato comporti il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire ed l'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 599) dispone ai commi 3 e 4 che l'interessato detenuto debba essere sentito a condizione che ne faccia richiesta e che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente; nel giudizio ordinario di appello che si celebra in pubblica udienza devono essere invece applicate le regole processuali ordinarie espressamente richiamate dall'art. 598 cod. proc. pen., e segnatamente 420-ter cod. proc. pen. secondo cui, se l'imputato non si presenta e appaia probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato. La presenza in re ipsa del legittimo impedimento dell'imputato detenuto o agli arresti domiciliari implica l'obbligo da parte della Corte di merito di rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza ex art. art. 420- quinquies cod. pen. (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599 - 01). 4. Ciò premesso, si osserva che nel caso sottoposto a scrutinio, l'imputato ricorrente era sottoposto a regime detentivo per altra causa visto che, in ragione di ciò, la citazione in appello con relativo avviso di fissazione dell'udienza era stata notificata personalmente mentre era già detenuto presso la Casa circondariale di Ancona. Poiché, pertanto, il ricorrente, detenuto per altra causa, è stato dichiarato erroneamente assente nonostante non avesse rappresentato di voler rinunciare all'udienza, deve ritenersi che la celebrazione della stessa risulta invalidamente celebrata con conseguente nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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