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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05783/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia grave.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali quanto all'attendibilità della persona offesa, e di un teste.

Tenuto conto che le censure all'attendibilità della persona offesa Gioia e della teste Lotierzo risultano versate in fatto mentre il Giudice di appello sul punto ha reso motivazione congrua alla pagina 5 del testo.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio DrssaJ1arìa Vessichelli IN—diVICELLERIA t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia grave. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali quanto all'attendibilità della persona offesa, e di un teste. Tenuto conto che le censure all'attendibilità della persona offesa Gioia e della teste Lotierzo risultano versate in fatto mentre il Giudice di appello sul punto ha reso motivazione congrua alla pagina 5 del testo. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio DrssaJ1arìa Vessichelli IN—diVICELLERIA t
Sentenza Cassazione n. 05783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris