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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27856/2022

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uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che tale motivo appare, altresì, manifestamente infondato, sotto il profilo, da un lato, del risultare ostativo all'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità il riconoscimento della recidiva reiterata specifica (cfr. Sez. 5 n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250) e, dall'altro lato, dell'irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dell'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che tale motivo appare, altresì, manifestamente infondato, sotto il profilo, da un lato, del risultare ostativo all'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità il riconoscimento della recidiva reiterata specifica (cfr. Sez. 5 n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250) e, dall'altro lato, dell'irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dell'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01
Sentenza Cassazione n. 27856/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris