CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAlclatcLivyl- —sTre partí;2_, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con Cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un sasso. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in violazione dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delli somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il co re estensore Il /preside