CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 gennaio 2026
Cassazione n. 05958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 20 maggio 1976 ; avversola sentenza del 12 giugno 2025 della Corte d’appello di Torino ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lettele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile i l ricorso; lettala memoria depositata il 6 gennaio 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale,anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, si insisteper l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino,confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformatasolo in termini di trattamento sanzionatorio) , ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabiledel reato di sostituzione di persona , per aver utilizzato i documenti diPasquale Mollo al fine di noleggiare un’ autovettura . 2.Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato , si compone di un unico motivodi censura , afferente al trattamento sanzionator io, a mezzo del quale si deducevizio di motivazione quanto all’invocata esclusione della recidiva reiterata . Ladifesa sostiene che, se la motivazione offerta dalla Corte territoriale può esseresufficiente a dar conto delle ragioni per le quali è stata ritenuta la recidiva, tantonon può dirsi con riferimento alla natura reiterata della stessa ; profilo attint o daspecifico motivo d’appello . Ela questione assume particolare rilevanza , sostiene la difesa, perché, in assenzadi specifica motivazione sul punto, non è dato conoscere le ragioni per le quali si è giunti al giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza e se tale giudizio sia stato influenzat o proprio dalla ritenuta sussistenzadella recidiva reiterata e, quindi, dal limite di cui al comma 4 dell’art.69del codice di procedura penale. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato . 2.Va premesso , in linea generale, che l’applicazione dell’aumento di pena previstodall’art. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momentoin cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorché non dichiarato già recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi a vrebbe già potuto subire l'applicazionedi un aumento di pena per la recidiva, per aver già commesso un reatodopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto.Che, infatti, non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidivacontenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878), non significa che sia sufficiente la sempliceesistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggettodi giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. In questi termini, invero, l’esplicito tenore del disposto norma tivo, nella parte in cuiriserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo”, da intendersi come colui al quale potrebbe applicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice perché, prima di commettere il nuovo reato, ha già commesso un precedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancor piùantecedente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351). Edin questi termini va rassegnata la motivazione che deve sorreggere la ritenutasussistenza dell’aggravante . 3.Ciò considerato, la Corte, nel rigettare il relativo motivo di censura, si è limitata a richiamare l’esistenza di precedenti, indicando - fra questi – la precedentecondanna per una contravvenzione , irrilevante – per esplicito dettato normativo– ai fini della sussistenza dell’aggravante. Né,in questa sede, è possibile apprezzare, direttamente, il certificato del casellariogiudiziale che, in quanto atto non processuale, è sottratto alla cognizione direttadi questa Corte. 4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, seppur limitatamenteal riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio, ad altrasezione della Corte d’appello di Torino. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovog