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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46060/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 633 c.p., è reiterativo di censura già avanzata in sede di appello ed ivi superata con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata ) che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. è reiterativo e dunque non consentito, avendo la Corte di appello evidenziato che il ricorrente è gravato da molteplici precedenti penali di natura analoga a quello contestato e che la condotta, per il suo protrarsi nel tempo, non era connotata da gravità minimale ( cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). che il terzo motivo con cui si deduce l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il giudice fatto riferimento alla cornice edittale vigente al momento della consumazione del reato che,nel caso di reato permanente i si verifica quando cessa,Caltante. con l'allontanamento del soggetto, o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato ( Sez.2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 633 c.p., è reiterativo di censura già avanzata in sede di appello ed ivi superata con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata ) che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. è reiterativo e dunque non consentito, avendo la Corte di appello evidenziato che il ricorrente è gravato da molteplici precedenti penali di natura analoga a quello contestato e che la condotta, per il suo protrarsi nel tempo, non era connotata da gravità minimale ( cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). che il terzo motivo con cui si deduce l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il giudice fatto riferimento alla cornice edittale vigente al momento della consumazione del reato che,nel caso di reato permanente i si verifica quando cessa,Caltante. con l'allontanamento del soggetto, o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato ( Sez.2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 46060/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris