CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32253/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a AVELLINO il 19/07/1988 avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12051/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo mo-tivo in relazione all'omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva deposi-tata dalla difesa e alla conseguente manifesta illogicità della decisione per travi-samento degli argomenti difensivi, con particolare riguardo alla questione relativa alla data di taratura dell'etilometro, con un secondo motivo relativamente alla ri-tenuta affidabilità dell'accertamento etilometrico, con il terzo in punto di diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il quarto in relazione al man-cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con memoria difensiva del 12/06/2026 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si insiste per l'ammissibilità dei proposti motivi, che si illustrano ulteriormente, e per l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu-tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Quanto al primo motivo va ricordato che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provve-dimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 272739 - 01; conf. Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 03; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Minchella, Rv. 279578 -- 01). Ed invero, non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora, come nel caso in esame si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente consi-derata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difen- 2N. 12051/2026 R sive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che con-duca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Corretto in proposito è il rilievo che alla deposizione della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192. comma 3, cod. proc. pen. e le relative dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più pene-trante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qual-siasi testimone (così ex multis Sez. 2, n. 43278/2015, Manzini, Rv. 265104). Inoltre, la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimEnto impugnato (così Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276511 - 01 che, in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione). 4. Quanto ai restanti motivi, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va-gliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci-sione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/72013, Rv 254584; Sez. ti, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4.1. Quanto al tenia afferente alla data di taratura dell'etilometro la Corte territoriale opera una corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'o-nere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'eti-lometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamentc dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - O!). Ciò perché l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di eb-brezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova 3N. 12051/2026 contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di stru-mentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550 - 01). Il che nel caso in esame non è avvenuto. Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimi-tà (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, deo. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 del V11/2/2021, Gui-ducci, non mass.; oltre che Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.„) hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodi-che dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilonnetro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità ope-rata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 11.3/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodi-che sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'appa-recchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. 4.2. Sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria va evidenziato che la Corte territoriale l'ha negata sul rilievo che i trattava di una richiesta solo generi-camente formulata in chiusura dell'atto di appello, priva delle ragioni per le quali si sarebbe dovuto provvedere ad assumere nuovamente la prova dichiarativa, e avendo ritenuto i giudici del gravame del merito che non emergessero elementi per disporre d'ufficio integrazione probatoria stante la completezza dell'attività istruttoria.. La sentenza impugnata pertanto si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentaie di cui all'art.603 cod. proc. pen. ri-tenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 6/7 del 10/10/2014 dep. i+ 2015, 4N. 12051/2026 R.G. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è ri-chiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acqui-sita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa strut-tura argonnentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso po-sitivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201). 4.3. Manifestamente infondato è il motivo afferente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen , motivatamente negata dai giudici del gravame del merito sul rilievo che l'offesa dei fatti in contestazione non rientra tra le ipotesi di parti-colare tenuità secondo i criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenendo conto dell'apprezzabile gravità del fatto, tenuto conto dell'orario di accertamento e del grado di ubriachezza. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. il 14/0712026 "ftEPOSE"rt,IN CANCEL1.5.'"','-;-,. [OSCURATO:PERSONA] este re [OSCURATO:PERSONA] en i9,. i 28 AGO 2026 Ugik) 'l 111 L'ASSISTENTE G 5 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]