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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04991/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come il ricorrente non si fosse limitato ad assumere un contegno qualificabile in termini di resistenza passiva, ma avesse spintonato il pubblico ufficiale, conclusione che la difesa tenta di confutare attraverso la preclusa richiesta a questa Corte di una rivalutazione di risultanze processuali adeguatamente apprezzate nelle competenti sedi di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come il ricorrente non si fosse limitato ad assumere un contegno qualificabile in termini di resistenza passiva, ma avesse spintonato il pubblico ufficiale, conclusione che la difesa tenta di confutare attraverso la preclusa richiesta a questa Corte di una rivalutazione di risultanze processuali adeguatamente apprezzate nelle competenti sedi di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0
Sentenza Cassazione n. 04991/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris