CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 36987/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/07/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., nonché della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze di condanna a pene detentive in esecuzione a seguito di provvedimenti cumulo. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione e insistendo nelle richieste di cui sopra, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, anziché pronunciarsi per l'inammissibilità dell'istanza, avrebbe dovuto acquisire la documentazione necessaria al fine di adottare le corrette determinazioni. La stessa richiesta di acquisizione viene rivolta alla Corte di cassazione. 3. A fronte di appropriate spiegazioni che danno contezza dell'inammissibilità, in ragione dell'assoluta genericità della richiesta di applicazione del "criterio moderatore" nonostante l'esistenza di una condanna per fatti commessi in epoca successiva all'inizio dell'esecuzione, nonché dell'irritualità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per assenza dell'indicazione delle sentenze cui essa dovrebbe riferirsi, il ricorso ihnnodo altrettanto generico si oppone alla decisione intervenuta, citando obblighi di verifica operanti solo in presenza di condizioni di ammissibilità dell'istanza e addirittura demandando al giudice di legittimità gli accertamenti che dovrebbero fare luce sulla domanda. Si tratta, dunque, di doglianze con tutta evidenza inammissibili. 4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore