CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 15460/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso18314-2021proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso la sentenza n. 421/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 869/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata d.m. 282/96 R.G.N.18314/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] CHECon sentenza n.421/21, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore. Il motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.n.21361/21, in seguito v. Cass.nn.30256- 30257/22, Cass.n.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. n.282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.n.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in di