CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 44419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in parte per genericità, in parte perché non dedotti in appello; rilevato, infatti, che per [OSCURATO:PERSONA] il diniego delle attenuanti generiche risulta ampiamente motivato e giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta oppositiva, ritenendo subvalente l'elemento prospettato dalla difesa (pag.7), mentre la censura relativa alla recidiva non risulta formulata in appello e, pertanto, non è ammissibile in relazione ad un profilo non devoluto al giudice di appello; considerato che analoghe considerazioni valgono anche per [OSCURATO:PERSONA], in quanto il motivo di ricorso non risulta dedotto in appello, essendosi l'appellante limitato a contestare il mancato riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere ensore Il P esid nte