CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma aveva negato al detenuto il beneficio della liberazione anticipata, rilevando in particolare il Tribunale che l'odierno ricorrente era stato deferito all'[OSCURATO:PERSONA] per la commissione, in concorso con la moglie, di due reati (falso materiale e sostituzione di persona) per i quali risultava pendente il relativo procedimento penale. Avverso l'ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo la sostanziale disapplicazione della normativa di riferimento e la manifesta illogicità della motivazione. Tale unico motivo è generico e comunque manifestamente infondato. Il comportamento del condannato, come correttamente afferma l'ordinanza, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazioine. In tale prospettiva possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280435). Il Tribunale di sorveglianza, in sintonia con i richiamati principi e con motivazione esaustiva, ha considerato le condotte illecite consumate dal Giuliano durante il periodo trascorso in libertà come ostative alla concessione del beneficio. Il ricorrente sollecita un nuovo apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa delle condotte prese in esame nel provvedirnento impugnato con l'attribuzione di maggiore rilevanza al comportamento tenuto durante i periodi precedenti durante i quali era in stato di detenzione. Trattasi di valutazione comparativa riservata al giudice del merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso