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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24869/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dellamotivazione posta a base della sentenza impugnata, non avendo i giudici diappello compiutamente esaminati i criteri di valutazione delle prove poste a basedel proprio convincimento, risulta formulato in termini non consentiti dalla leggein questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità,dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.;che, infatti, la difesa ha prospettato deduzioni alquanto generiche, che, oltrea non indicare con puntualità e pertinenza censoria le ragioni di fatto e di dirittogiustificanti il ricorso, omettono un effettivo confronto con la congrua e logicamotivazione della sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale hacongruamente risposto tanto alle doglianze in punto di giudizio di responsabilitàquanto a quelle relative al piano del trattamento sanzionatorio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dellamotivazione posta a base della sentenza impugnata, non avendo i giudici diappello compiutamente esaminati i criteri di valutazione delle prove poste a basedel proprio convincimento, risulta formulato in termini non consentiti dalla leggein questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità,dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.;che, infatti, la difesa ha prospettato deduzioni alquanto generiche, che, oltrea non indicare con puntualità e pertinenza censoria le ragioni di fatto e di dirittogiustificanti il ricorso, omettono un effettivo confronto con la congrua e logicamotivazione della sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale hacongruamente risposto tanto alle doglianze in punto di giudizio di responsabilitàquanto a quelle relative al piano del trattamento sanzionatorio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24869/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris