Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04701/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J\i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - con unico atto - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in mitius per costoro il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima pronuncia che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione; ritenuto che il ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha, in primo luogo, contestato l'affermazione di responsabilità per il tramite dell'irrituale prospettazione di elementi di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova, che non può essere dedotto offrendo una ricostruzione, ad avviso della difesa, favorevole agli imputati delle vicende de quibus né per il tramite del generico rimando a elementi di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), come nella specie tramite il rimando a un «documento allegato» (di cui non è stata neppure rappresentata l'acquisizione o l'offerta in produzione nella sede sua propria, ossia nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01: «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»); ritenuto che, quanto alla mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche, l'impugnazione è priva della necessaria specificità perché non si confronta con la motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha fondato il diniego anche rimarcandone il ruolo centrale nei fatti illeciti in imputazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), profilo questo non censurato dal ricorso (incentrato sulla mancata collaborazione con il curatore, pure menzionata dai Giudici di merito) che ha finito col sollecitare un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J\i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - con unico atto - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in mitius per costoro il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima pronuncia che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta per distrazione; ritenuto che il ricorso - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata - ha, in primo luogo, contestato l'affermazione di responsabilità per il tramite dell'irrituale prospettazione di elementi di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova, che non può essere dedotto offrendo una ricostruzione, ad avviso della difesa, favorevole agli imputati delle vicende de quibus né per il tramite del generico rimando a elementi di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), come nella specie tramite il rimando a un «documento allegato» (di cui non è stata neppure rappresentata l'acquisizione o l'offerta in produzione nella sede sua propria, ossia nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01: «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»); ritenuto che, quanto alla mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche, l'impugnazione è priva della necessaria specificità perché non si confronta con la motivazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha fondato il diniego anche rimarcandone il ruolo centrale nei fatti illeciti in imputazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), profilo questo non censurato dal ricorso (incentrato sulla mancata collaborazione con il curatore, pure menzionata dai Giudici di merito) che ha finito col sollecitare un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 04701/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris