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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 05614/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.501/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] el. dom. presso lo studio del primo in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n. 846/2015depositata il 19/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. PIOTTO Francesco era attinto da cartella di pagamento n. 11320130011762260 ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973, recante un importo di € 193.900,61 oltre interessi e sanzioni, per mancato pagamento della seconda e terza rata relative ad operazione di rivalutazione di terreni ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 282 del 2002, giusta indicazione dell’imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi del 2009 per l’a.i. 2008.

2. La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 346 del 6 maggio 2024, accoglieva il ricorso, ritenendo che “essendo facoltativa la possibilità di avvalersi della rivalutazione[,] facoltativo resta anche il versamento senza il quale il terreno permane al valore iniziale”.

3. La CGT2 del Veneto, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, giusta sentenza in epigrafe, respingeva il gravame, sostanzialmente, in motivazione, osservando: - «La norma in questione [art. 2 d.l. n. 282 del 2002] prevede che "... può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di ·stima ...".

Il dato letterale della legge, come la sua ratio, induce a constatare come quella in discussione sia una previsione agevolativa che alcuni contribuenti hanno interesse ad utilizzare ed alla quale possono rinunciare in qualsiasi momento, prima del suo perfezionamento.

Questo, nel caso di specie, si sarebbe realizzato con il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta in base al valore di perizia; il fatto che il contribuente sia reso conto solo dopo il pagamento della prima rata della non convenienza dell’adesione alla previsione in esame non può essere considerato ininfluente, stante la sua non obbligatorietà […]». - «L’interpretazione sopra brevemente descritta trova anche se indirettamente conferma nella possibilità, ormai accettata anche dall'Ufficio, che in caso di norma agevolativa successiva a quella utilizzata, alla quale il contribuente aderisce, il pagamento di quanto imputabile alla scelta precedente deve essere restituito all'interessato […]». -«Resta da sottolineare come l'erario non abbia subito alcun danno e come, nel momento della vendita del bene, che sicuramente prima o poi avverrà, potrà introitare le imposte dovute senza che l’alienante possa utilizzare la previsione agevolativa rinunciata […]».

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo; resiste il contribuente con articolato controricorso.

L’agente della riscossione resta intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 448 del 2001; 2, comma 2 d.l. n. 282 del 2002; 1324 e 1334 cod. civ.

1.1. Secondo la ricorrente Agenzia, l’imposta sostitutiva “è dovuta non [ne]l momento in cui il bene rivalutato fuoriesce dal patrimonio del cedente, bensì nel momento in cui il procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale si è interamente perfezionato, ovvero con il pagamento della prima rata.

Ne deriva che, qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.

1.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Questa S.C. –alla stregua di principio condiviso e ribadito dal Collegio – ha già avuto modo di affermare che, “in materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell'emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale” (Cass. n. 26317 del 20 1 6; cfr. anche Cass. nn. 29597 del 2024; 4659 del 2020; 14947 del 2018; identicamente, in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie, Cass. n. 3410 del 2015).

1.2.1. A mo’ di completamento, mette conto di aggiungere che l’art. 7 cit., laddove utilizza l’espressione “può” (“Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze […], per i terreni edificabili e con destinazione agricola […], può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima”), è ben vero che introduce una facoltà in favore del contribuente, ma, a differenza di quanto opinato in controricorso, non legittima affatto, sul piano letterale, la revocabilità dell’opzione esercitata: il contribuente ha facoltà di optare per il regime agevolativo; ma, una volta effettuata la libera scelta in dichiarazione per l’agevolazione, per l’effetto vincolandosi, non gode di alcun, non previsto, diritto di ripensamento.

2. Un tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio, per ulteriore esame, segnatamente in relazione alle questioni rimaste assorbite, ed altresì, all’esito, per la definitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado.

P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.501/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] el. dom. presso lo studio del primo in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n. 846/2015depositata il 19/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. PIOTTO Francesco era attinto da cartella di pagamento n. 11320130011762260 ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973, recante un importo di € 193.900,61 oltre interessi e sanzioni, per mancato pagamento della seconda e terza rata relative ad operazione di rivalutazione di terreni ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 282 del 2002, giusta indicazione dell’imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi del 2009 per l’a.i. 2008. 2. La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 346 del 6 maggio 2024, accoglieva il ricorso, ritenendo che “essendo facoltativa la possibilità di avvalersi della rivalutazione[,] facoltativo resta anche il versamento senza il quale il terreno permane al valore iniziale”. 3. La CGT2 del Veneto, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, giusta sentenza in epigrafe, respingeva il gravame, sostanzialmente, in motivazione, osservando: - «La norma in questione [art. 2 d.l. n. 282 del 2002] prevede che "... può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di ·stima ...". Il dato letterale della legge, come la sua ratio, induce a constatare come quella in discussione sia una previsione agevolativa che alcuni contribuenti hanno interesse ad utilizzare ed alla quale possono rinunciare in qualsiasi momento, prima del suo perfezionamento. Questo, nel caso di specie, si sarebbe realizzato con il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta in base al valore di perizia; il fatto che il contribuente sia reso conto solo dopo il pagamento della prima rata della non convenienza dell’adesione alla previsione in esame non può essere considerato ininfluente, stante la sua non obbligatorietà […]». - «L’interpretazione sopra brevemente descritta trova anche se indirettamente conferma nella possibilità, ormai accettata anche dall'Ufficio, che in caso di norma agevolativa successiva a quella utilizzata, alla quale il contribuente aderisce, il pagamento di quanto imputabile alla scelta precedente deve essere restituito all'interessato […]». -«Resta da sottolineare come l'erario non abbia subito alcun danno e come, nel momento della vendita del bene, che sicuramente prima o poi avverrà, potrà introitare le imposte dovute senza che l’alienante possa utilizzare la previsione agevolativa rinunciata […]». 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo; resiste il contribuente con articolato controricorso. L’agente della riscossione resta intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 448 del 2001; 2, comma 2 d.l. n. 282 del 2002; 1324 e 1334 cod. civ. 1.1. Secondo la ricorrente Agenzia, l’imposta sostitutiva “è dovuta non [ne]l momento in cui il bene rivalutato fuoriesce dal patrimonio del cedente, bensì nel momento in cui il procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale si è interamente perfezionato, ovvero con il pagamento della prima rata. Ne deriva che, qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. 1.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Questa S.C. –alla stregua di principio condiviso e ribadito dal Collegio – ha già avuto modo di affermare che, “in materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell'emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale” (Cass. n. 26317 del 20 1 6; cfr. anche Cass. nn. 29597 del 2024; 4659 del 2020; 14947 del 2018; identicamente, in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie, Cass. n. 3410 del 2015). 1.2.1. A mo’ di completamento, mette conto di aggiungere che l’art. 7 cit., laddove utilizza l’espressione “può” (“Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze […], per i terreni edificabili e con destinazione agricola […], può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima”), è ben vero che introduce una facoltà in favore del contribuente, ma, a differenza di quanto opinato in controricorso, non legittima affatto, sul piano letterale, la revocabilità dell’opzione esercitata: il contribuente ha facoltà di optare per il regime agevolativo; ma, una volta effettuata la libera scelta in dichiarazione per l’agevolazione, per l’effetto vincolandosi, non gode di alcun, non previsto, diritto di ripensamento. 2. Un tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio, per ulteriore esame, segnatamente in relazione alle questioni rimaste assorbite, ed altresì, all’esito, per la definitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado. P.Q.M In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di se