CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio per il reato di cui al capo b). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento, escludendo l'aggravante prevista dall'art 625 comma 1 n. 7) cod. pen., nonché per il reato di ingiuria aggravata; ritenuto più grave il reato di danneggiamento e riconosciuta la continuazione tra i due reati contestati, infliggeva al ricorrente la pena di mesi nove di reclusione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva con due distinti motivi, vizio di motivazione: la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria nella valutazione delle prove raccolte e, segnatamente, nella analisi delle dichiarazioni della persona offesa. 3. Le contestazioni rivolte nei confronti della valutazione di attendibilità elle dichiarazioni della persona offesa non sono consentite, in quanto si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello effettuava una analitica e persuasiva valutazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che risultavano confermate da altre emergenze processuali. La motivazione in questione non si presta ad alcuna censura in questa sede: sul punto il ricorso è inammissibile. 4. Deve invece essere rilevato che la condotta di danneggiamento, senza l'aggravante prevista dall'art. 625 comma 1 n. 7) cod. pen. non è più prevista dalla legge come reato. 5.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideternninazione della pena per il solo reato di cui al capo a) per il quale dichiara irrevocabile la responsabilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sub b) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena per il solo reato di cui al capo a) per il quale dichiara irrevocabile la responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 3