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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 22368/2026

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USSO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la ordinanza della Corte di Appello di Venezia depositata in data 22 ottobre 2025 con cui è stata rigettata la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo.

L'ordinanza è stata notificata il 15 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato inoltrato via pec il 17 gennaio 2026, oltre il termine di 15 giorni Rilevato che pertanto il ricorso da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USSO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la ordinanza della Corte di Appello di Venezia depositata in data 22 ottobre 2025 con cui è stata rigettata la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo. L'ordinanza è stata notificata il 15 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato inoltrato via pec il 17 gennaio 2026, oltre il termine di 15 giorni Rilevato che pertanto il ricorso da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris