CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 33711/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], PAR.: [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2261/2020 della CORTE D'APPELLO di CA'FANI A, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]", CRICENTI; udito l'Avvocato; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], accusandoli di averlo calunniato per avergli attribuito di essersi impossessato di assegni a loro rubati. 2.-In particolare, il Bellavia ha dichiarato di aver venduto a Pafumi e Marzullo una partita di scarpe, che costoro hanno pagato con assegni; che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrando l'eventualità che il Bellavia fosse responsabile o di tale furto o della conseguente ricettazione. Il Tribunale penale di Catania ha condannato per calunnia Pafumi e Marzullo disponendo a loro carico altresì il risarcimento dei danni a favore del Bellavia. La Corte di appello ha poi dichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili del risarcimento. 3.-Tuttavia, la Cassazione penale, con sentenza 9429 del 2019, ha annullato la decisione della Corte d'appello relativamente alle sole statuizioni civili, per difetto di motivazione, ed ha rinviato alla Corte d'appello civile per una nuova decisione. La causa è stata dunque riassunta dal Bellavia, che ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia subìto. Il giudice di rinvio ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno subìto ed ha condannato il Bellavia alla rifusione, non solo delle spese del giudizio di rinvio, ma altresì delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale in cui era stata pure sostenuta la domanda civile di risarcimento. 4.-Avverso tale pronuncia il Bellavia ricorre con un motivo di censura. Nessuno degli intimati si è costituito. It ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.- L'unico motivo di censura denuncia violazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile. La tesi del ricorrente è che il giudice dì rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l'appunto dal giudice penale, e quelli del giudizio di Cassazione, che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per l'appunto essere liquidati dalla Corte di legittimità, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito, mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti, che però avevano ad oggetto l'accerl:amento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice. Ritiene il collegio che la questione meriti approfondimento in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per pubblica udienza. Roma 27.9.2022 DGOS