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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48327/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1970 avverso l'ordinanza del 7 giugno 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 7 giugno 2022, il Tribunale di Napoli ha convalidato l'arresto, in stato di "quasi flagranza", di [OSCURATO:PERSONA] effettuato il precedente 6 giugno in riferimento ai reati di resistenza e lesioni personali aggravate dal nesso teleologico. 2.

In particolare, dal provvedimento risulta che Fernandes, adontatosi perché gli era stata elevata una contravvenzione per divieto di sosta, dapprima ha insultato e minacciato alcune operatrici della Polizia municipale di Napoli, quindi ha gettato contro di una di queste il foglio di carta accartocciato sul quale era stato redatto il verbale della contravvenzione; infine alla guida della propria vettura ha investito due altri operatori della Polizia municipale ai quali cagionava lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in 30 e 5 giorni.

3. Avverso il provvedimento di convalida, l'indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale articola un unico motivo, relativo alla mancanza delle condizioni richieste dall'art. 382 c.p.p. per procedere all'arresto.

Secondo il ricorrente non sussisterebbero i presupposti della misura precautelare in quanto egli è stato tratto in arresto lontano dal luogo dei fatti e solo dopo che gli operanti sono risaliti a lui attraverso gli accertamenti sul numero di targa dell'autovettura a bordo della quale l'indagato si era allontanato dopo avere commesso i fatti contestati.

In sostanza, nonostante la "continuità delle indagini" non vi è stata "continuità nell'inseguimento da parte della PG", con ciò risultando violati i principi affermati da questa Corte in merito ai presupposti per la legittimità dell'arresto in "quasi flagranza". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Invero, nell'impugnazione si contestano le conclusioni cui è pervenuto il giudice in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di quasi flagranza.

1.2. Il provvedimento di convalida, in modo non illogico né implausibile, motiva nel senso che "l'arresto è avvenuto in condizioni di quasi flagranza (art.382 c.p.p.) per essere stato il prevenuto bloccato all'esito delle ricerche immediatamente poste in essere e protrattesi senza soluzione di continuità;inoltre l'indagato è stato sorpreso alla guida del veicolo utilizzato, poco prima, per investire i pubblici ufficiali".

1.3. A fronte di detta motivazione, il ricorrente ha proposto una diversa ricostruzione dei fatti, in merito alla quale si è però limitato a fare riferimento, in modo aspecifico e non autosufficiente, alla "ricostruzione fattuale, operata dall'agente di polizia locale ascoltato in sede di relazione prima dell'udienza di convalida".

1.4. Non risulta, quindi, rispettato il necessario requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, valido anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez.

V, n. 5897 del 3 dicembre 2020 - dep. 2021 - Rv. 280419, ove è stato anche precisato che il ricorso è inammissibile qualora l'imputato - come nel caso di specie - si sia limitato a proporre, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito).

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'interessato al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1970 avverso l'ordinanza del 7 giugno 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 7 giugno 2022, il Tribunale di Napoli ha convalidato l'arresto, in stato di "quasi flagranza", di [OSCURATO:PERSONA] effettuato il precedente 6 giugno in riferimento ai reati di resistenza e lesioni personali aggravate dal nesso teleologico. 2. In particolare, dal provvedimento risulta che Fernandes, adontatosi perché gli era stata elevata una contravvenzione per divieto di sosta, dapprima ha insultato e minacciato alcune operatrici della Polizia municipale di Napoli, quindi ha gettato contro di una di queste il foglio di carta accartocciato sul quale era stato redatto il verbale della contravvenzione; infine alla guida della propria vettura ha investito due altri operatori della Polizia municipale ai quali cagionava lesioni personali giudicate guaribili, rispettivamente, in 30 e 5 giorni. 3. Avverso il provvedimento di convalida, l'indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale articola un unico motivo, relativo alla mancanza delle condizioni richieste dall'art. 382 c.p.p. per procedere all'arresto. Secondo il ricorrente non sussisterebbero i presupposti della misura precautelare in quanto egli è stato tratto in arresto lontano dal luogo dei fatti e solo dopo che gli operanti sono risaliti a lui attraverso gli accertamenti sul numero di targa dell'autovettura a bordo della quale l'indagato si era allontanato dopo avere commesso i fatti contestati. In sostanza, nonostante la "continuità delle indagini" non vi è stata "continuità nell'inseguimento da parte della PG", con ciò risultando violati i principi affermati da questa Corte in merito ai presupposti per la legittimità dell'arresto in "quasi flagranza". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Invero, nell'impugnazione si contestano le conclusioni cui è pervenuto il giudice in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di quasi flagranza. 1.2. Il provvedimento di convalida, in modo non illogico né implausibile, motiva nel senso che "l'arresto è avvenuto in condizioni di quasi flagranza (art.382 c.p.p.) per essere stato il prevenuto bloccato all'esito delle ricerche immediatamente poste in essere e protrattesi senza soluzione di continuità;inoltre l'indagato è stato sorpreso alla guida del veicolo utilizzato, poco prima, per investire i pubblici ufficiali". 1.3. A fronte di detta motivazione, il ricorrente ha proposto una diversa ricostruzione dei fatti, in merito alla quale si è però limitato a fare riferimento, in modo aspecifico e non autosufficiente, alla "ricostruzione fattuale, operata dall'agente di polizia locale ascoltato in sede di relazione prima dell'udienza di convalida". 1.4. Non risulta, quindi, rispettato il necessario requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, valido anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. V, n. 5897 del 3 dicembre 2020 - dep. 2021 - Rv. 280419, ove è stato anche precisato che il ricorso è inammissibile qualora l'imputato - come nel caso di specie - si sia limitato a proporre, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'interessato al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Cos
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