CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32957/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 gennaio 1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2025 con cui era stato rigettato il reclamo dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] proposto ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, Ord. pen. nei confronti dell'ordine di servizio interno che impedisce al condannato di ricevere e utilizzare i coperchi di alluminio acquistati a Modello 72, unitamente alle pentole, presso altri Istituti e Reparti 41 bis Ord. pen., ciò in quanto tali coperchi non conformi alle specifiche tecniche vigenti presso l'Istituto di Parma, la cui Direzione ha consentito l'utilizzo di coperchi in silicone, parimenti acquistabili a Modello 72.1.1. Nell'ordinanza impugnata, condividendo le argomentazioni del Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale evidenziava l'insussistenza, nella fattispecie concreta, di una lesione di un diritto che possa ritenersi grave e attuale, come stabilito dall'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e, per l'effetto, escludeva la giustiziabilità della relativa doglianza nell'ambito del reclamo ex art. 35 bis O.P. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 41 bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., 6 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, 3 e 27 Cost. 2.1. Lamenta il ricorrente, attesi i precedenti indirizzi giurisprudenziali che ammettono l'esistenza di uno spazio in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio dei diritti, la irragionevolezza dell'ordine di servizio in relazione al trattamento dei detenuti ex art. 41 bis Ord. pen. presso altre carceri ed alla circolare n. 2676/6126 che, pur non facendo espressa menzione ai coperchi, consente ai detenuti l'utilizzo di pentolame in lega di acciaio leggera. 2.2. Evidenzia il ricorrente che, la nota D.A.P. richiamata nel provvedimento impugnato, indica che "il coperchio dovrà presentare caratteristiche tali da escludere il pericolo di utilizzo come oggetto atto ad offendere", senza specificare nulla in ordine al materiale dello stesso. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che, in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il Magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (fra molte, Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la 2decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata). Di conseguenza, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01). 3. Nella vicenda di specie, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha correttamente escluso, nel rigettare il reclamo proposto dall'odierno ricorrente, volto alla disapplicazione della Circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017, l'incidenza di detta Circolare sui diritti soggettivi del detenuto, ravvisando, piuttosto, nelle disposizioni d'interesse, la finalità di salvaguardare le esigenze di prevenzione interne all'istituto di pena attraverso scelte discrezionali affidate all'Amministrazione incidenti sulle modalità di esercizio dei diritti soggettivi suddetti (Sez. 1, n. 44484 del 17/09/2024 Cc, Farinella). 3.1. Rispondente l'ordinanza ai principi analizzati al precedente punto 2), il ricorso non offre alcun argomento in grado di confutarne la esaustiva motivazione. 3.1.1. L'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, elenca i punti di gravame contenuti nel reclamo, riporta il contenuto delle dichiarazioni rese in udienza dal condannato, chiarisce la ratio della normativa richiamata, riporta l'ermeneutica costituzionale ed internazionale in tema di diritti fondamentali, si approccia alla materia del reclamo giurisdizionale evidenziando quali sono i presupposti, evidenzia le doglianze del condannato, accerta che il diritto alla cottura dei cibi o all'utilizzo del pentolame non possa essere riconosciuto come discendente dalla sentenza 186/2018 della Corte costituzionale in quanto il Giudice delle leggi ha espressamente escluso che la propria pronuncia potesse valere quale affermazione di un generale diritto alla cottura dei cibi, trattandosi, piuttosto, di consentire al condannato di effettuare piccoli gesti quotidiani. 3.1.2. L'ordinanza impugnata motiva, dunque, sulla discrezionalità della scelta dell'Istituto di Parma, giustificata da esigenze di sicurezza interne ai reparti 41 bis 0.P., inidonea a comportare una grave violazione dei diritti del [OSCURATO:PERSONA], attesa la infondatezza delle argomentazioni relative ai rischi per la salute nella misura in cui i coperchi in silicone risultino confronti alle normative alimentari. 3.1.3. Il Tribunale di Sorveglianza, infine, comprendendo in fatto le ragioni del condannato per la diversità di disposizioni tra un Istituto ed un altro, conclude 3nell'apprezzare tale incoerenza non su un piano verticale quale frutto della applicazione di regolamentazioni intrinsecamente incoerenti ma piuttosto su un piano orizzontale nella misura in cui determina che quanto dal condannato acquistato regolarmente presso un carcere sia considerato non regolamentare presso altro Istituto. 4. Non ravvisabile, dunque, una lesione dei diritti soggettivi, compete all'amministrazione penitenziaria e, in particolare, al D.A.P. quale organo superiore alle singole Direzioni e, in quanto tale, capace di affrontare meglio il tema e favorire il raccordo tra i diversi istituti, ogni decisione in merito, in quanto l'ordine di servizio interno che impedisce al condannato di ricevere e utilizzare i coperchi di alluminio acquistati a Modello 72, unitamente alle pentole, presso altri Istituti e Reparti 41 bis Ord. pen., non incide sulla sussistenza del diritto soggettivo, ma si risolve in ragionevoli restrizioni capaci di incidere sulle sole modalità di esercizio del diritto de quo. 5. In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha correttamente qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen., il reclamo proposto dal detenuto, sicché va, di conseguenza, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dal medesimo proposto. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q. P.Q.MIL FUNZIONARi" [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] Mar 4