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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36995/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (coimputato non ricorrente), riducendo però l'entità della pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'erronea qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. invece che nella fattispecie di cui al secondo comma, è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni: - si tratta di motivo inedito; - non ricorre una ipotesi di diversità del fatto, poiché il fatto storico contestato riguarda il possesso di un documento contraffatto valido per l'espatrio e per tale condotta l'imputato è stato condannato; - l'imputato non ha interesse a richiedere una diversa e più grave riqualificazione del fatto; Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, è manifestamente infondato, dato che il giudice di merito, sulla scorta di motivazione immune da cadute logiche, ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell'imputato nell'azione materiale compiuta, previo accordo, dal coimputato (pag. 3); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (coimputato non ricorrente), riducendo però l'entità della pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'erronea qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. invece che nella fattispecie di cui al secondo comma, è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni: - si tratta di motivo inedito; - non ricorre una ipotesi di diversità del fatto, poiché il fatto storico contestato riguarda il possesso di un documento contraffatto valido per l'espatrio e per tale condotta l'imputato è stato condannato; - l'imputato non ha interesse a richiedere una diversa e più grave riqualificazione del fatto; Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, è manifestamente infondato, dato che il giudice di merito, sulla scorta di motivazione immune da cadute logiche, ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell'imputato nell'azione materiale compiuta, previo accordo, dal coimputato (pag. 3); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 36995/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris