CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27820/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] già 1GOLDBET [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC dossenabec.slvb.it) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporelrrappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso (\._ l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rrnMegalmail.avvocaturastato.it ) - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 345/02/20 depositata in data 22/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la contribuente società ricorreva impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per tributi sui giochi e le lotterie relativo a operazioni poste in essere nel 2010; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] GMBH; con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato datz due motivi e illustrato da memoria; l'Agenzia delle t è rimasta intimata; Considerato che: il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 della L. n. 220 del 2010 e della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale; il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998; tali motivi sono inammissibili; essi, infatti, non aggrediscono minimamente la ratio decidendi della sentenza della CTR, che si è limitata a dichiarare inammissibile l'appello della società contribuente in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992; come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimata [OSCURATO:PERSONA]; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente printtard, d~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello per il ricorso p~fè a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,