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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 21434/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.103/2025 depositatail 09/12/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26483/2025Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 21434/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsiin favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.103/2025 depositatail 09/12/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26483/2025Numero sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 21434/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsiin favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Massimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 21434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris