CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, relativi alla dedotta assenza del dolo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, risultano reiterativi delle doglianze formulate nell'atto di appello, alle quali la sentenza ha dato adeguata risposta, e comunque manifestamente infondati; Rilevato che il dolo del delitto di evasione è di natura generica e consiste nella mera consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876 - 01) e che, come rilevato adeguatamente dalla Corte territoriale (pag. 3 s.) prendendo in considerazione quanto emerso in merito alle condizioni dell'imputato, l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (Sez. 6, n. 4292 del 13/05/2014, Corti, Rv. 262151 - 01, che ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di evasione, commesso nelle forme della violazione della misura degli arresti domiciliari, pur in presenza di un disturbo della personalità dell'imputato); Rilevato che inammissibili risultano anche i motivi relative alle circostanze attenuanti generiche - di cui si è confermata l'esclusione in ragione della personalità del soggetto, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, e delle concrete modalità del fatto - e alla dosimetria della pena, irrogata, prima della riduzione per il rito abbreviato e ritenuta l'equivalenza della diminuente ex art. 89 cod. pen. con la recidiva infraquinquennale, nella misura di due anni di reclusione (pari al "medio edittale") e giudicata congrua in ragione dei già indicati precedenti penali relativi a reati posti in essere continuativamente nel tempo, sicchè deve ritenersi che l'imputato non abbia inteso in alcun modo ravvedersi; motivazione, per entrambi i profili, non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm