CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 1949
Cassazione n. 45416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da l) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il 28/12/1949 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il 06/04/1976 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1957 avverso l'ordinanza emessa il 17/04/2021 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sua figlia Monica e sua moglie [OSCURATO:PERSONA] - per quanto d'interesse ai fini del presente ricorso - sono indagati dalla Procura presso il Tribunale di Lucca per varie ipotesi di corruzione, ai sensi degli artt. 318 e 319, cod. pen.. In estrema sintesi, l'ipotesi d'accusa è quella per cui, attraverso lo schermo di vendite di immobili di sua proprietà ad imprenditori interessati alla coltivazione di cave per l'estrazione di marmo, a prezzi esorbitanti rispetto al loro effettivo valore, Puglia, nella sua qualità di sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di responsabile del relativo Servizio tecnico comunale, abbia preteso ed ottenuto indebiti compensi per rilasciare a quelle imprese le necessarie autorizzazioni di sua competenza per l'esercizio dell'attività estrattiva. 1.1. Con ordinanza del 5 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter, cod. pen., di beni nella disponibilità degli stessi, fino a concorrenza del profitto di quei reati. Investito da costoro del riesame avverso tale provvedimento, il Tribunale di Lucca - decidendo quale giudice di rinvio a sèguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, per ragioni esclusivamente formali, di precedente ordinanza da esso emessa, che accoglieva il gravame - ha respinto l'impugnazione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia Monica, il Tribunale ha ritenuto operante una preclusione all'impugnazione, conseguente alla formazione del c.d. "giudicato cautelare" su un successivo provvedimento di sequestro, emesso nei loro confronti dal medesimo Giudice per le indagini preliminari il 12 dicembre 2020, per gli stessi reati e per le medesime ragioni; ha comunque escluso, per tali motivi, un interesse di costoro all'impugnazione, secondo quanto del resto dichiarato dai loro difensori nel corso della relativa udienza. 1.3. Non altrettanto ha ritenuto, invece, per la Cazzullo, in quanto non destinataria del successivo provvedimento ablativo. Per lei, quei giudici hanno ravvisato il fumus delicti in relazione a due episodi di corruzione, che ella avrebbe commesso in concorso con il proprio marito ed altre persone, in quanto comproprietaria dei terreni oggetto delle vendite strumentali al conseguimento delle "tangenti" e destinataria del relativo prezzo. Hanno, dunque, stimato nell'importo di quest'ultimo il profitto di quei reati, correlativamente riducendo la misura del tantundem oggetto di sequestro, rispetto alla maggior somma indicata nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 2. Avverso tale decisione ricorrono per Cassazione tutti e tre gli indagati, con unico atto del loro difensore, con il quale si formulano due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione, oltre che dell'art. 125, cod. proc. pen., in tema di effettività della motivazione, in quella del successivo art. 649 e del principio del ne bis in idem, laddove il Tribunale ha ritenuto che il successivo provvedimento cautelare, sebbene sostitutivo del precedente, non ne abbia determinato l'automatica caducazione: ciò che avrebbe comportato - si sostiene - la paradossale conseguenza della vigenza, nei confronti di Mario e [OSCURATO:PERSONA], di due provvedimenti ablativi riguardanti gli stessi reati e gli stessi profitti. Quanto alla Cazzullo, invece, con riferimento ai due addebiti a lei mossi, si rileva che il successivo sequestro è stato chiesto e disposto esclusivamente nei confronti del proprio marito, dovendo da ciò inferirsi l'inesistenza, a suo carico, di un profitto suscettibile di ablazione: con l'ulteriore conseguenza, anche questa paradossale, per cui il Tribunale, riducendone la misura, è andato ad incidere su un provvedimento - il successivo sequestro, cioè - già coperto dal giudicato cautelare. 2.2. La violazione dell'art. 125, cit., viene altresì dedotta, con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta sussistenza del c.d. fumus delicti nei confronti della sola Cazzullo. A tal fine, l'ordinanza si sarebbe limitata a rinviare alle emergenze e agli argomenti del provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, anche per i due episodi che interessano la ricorrente, ha applicato una misura cautelare personale a suo marito, con l'aggiunta della generica osservazione per cui le intercettazioni dei colloqui tra i due attesterebbero la piena consapevolezza, da parte di costei, delle strategie criminali del proprio coniuge, come si desumerebbe dai commenti di lei sulla redditività e l'andamento degli affari intrattenuti dal proprio congiunto con gli imprenditori. Obietta la difesa ricorrente, anzitutto, che quel diverso provvedimento cautelare è ancora sub iudice e che, comunque, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi criticamente con le osservazioni difensive formulate in quel diverso procedimento, che assegnerebbero un significato del tutto differente alle conversazioni erroneamente ritenute indizianti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 2. Il primo, anzitutto, è manifestamente destituito di fondamento, nella parte in cui deduce un bis in idem: sia per quel che riguarda la Cazzullo, in quanto la stessa non è stata attinta dal precedente provvedimento ablativo; ma anche per quanto attiene a Puglia ed a sua figlia, in relazione ai quali il provvedimento astrattamente suscettibile di violare un eventuale divieto di duplicazione sarebbe potuto essere semmai il successivo, ma non certo quello adottato per primo e che è oggetto, invece, dell'istanza di riesame nonché, indirettamente, del presente ricorso. Peraltro, per Puglia e sua figlia, si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, implicitamente ma nitidamente (pag. 2), che il Tribunale ha comunque ritenuto la loro carenza d'interesse alla proposizione del riesame. Ma, anche a voler diversamente opinare, non può comunque revocarsi in dubbio il loro difetto d'interesse a coltivare il presente ricorso di legittimità, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe derivare loro alcun effetto favorevole concreto, in ragione della vigenza del diverso e più ampio provvedimento ablativo successivo. 3. Il secondo motivo è praticamente inesistente, più ancora che generico, per quanto attiene a Puglia e sua figlia, le cui posizioni non vengono neppure lambite da esso. Ma è inammissibile anche con riferimento alla posizione della Cazzullo, in quanto si risolve nella censura della conciudenza indiziante degli elementi valorizzati dal Tribunale e, dunque, nella denuncia di un vizio di motivazione, che tuttavia non può essere dedotto - a norma dell'art. 325, connma 1, cod. proc. pen. - con il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali. 4. L'inannmissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem