CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, pronunciata il 26 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di frode informatica. Ritenuto che la prima doglianza dedotta nel ricorso è aspecifica, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, sottolineando che l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie solo perché costretto dall'evidenza dei fatti, non avendo, al contrario, mostrato segni di resipiscenza né offerto ristoro per il pregiudizio causato dalla propria condotta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); Ritenuto che anche la seconda doglianza, con la quale il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è aspecifica e non consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla presenza di precedenti penali e della gravità del reato (pag.6 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il principio di diritto secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 Il