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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 42150/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rimessione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Brescia ha applicato a BENATTI Roberto, per una ipotesi di cui all'art. 590-bis, cod. pen., una pena detentiva su concorde richiesta sostituendola con il lavoro presso una associazione onlus, ordinando la sospensione della patente di guida per mesi due.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo illegalità della pena, avendo il giudice sostituito la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità in un caso non previsto dalla legge, la previsione di cui all'art. 54 del d.

Igs. n. 274/2000 riguardando solo i reati di competenza del giudice di pace, in difetto di analoga previsione per il reato per il quale si procede.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Considerato in diritto

1. L'impugnazione, riguardando la illegalità della pena, è intanto ammissibile, nonostante sia soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all'art. 448, c. 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 c. 51 della legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, per l'appunto, anche la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. Il motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha sostituito la pena detentiva concordata con il lavoro presso una associazione onlus, pur in difetto di apposita norma che preveda tale possibilità per il reato per il quale si procede.

Tale sanzione, infatti, è prevista solo come sanzione amministrativa accessoria in caso di condanna, a mente dell'art. 224-bis, codice strada, per le ipotesi di cui all'art. 186 codice strada, esclusa la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 186 c. 2 -bis, e come sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 54 del d.

Igs. n. 274/2000 sopra richiamato.

3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinviO la sentenza impugnata dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

Deciso il 28 ottobre 2021.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] e Dovere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rimessione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia ha applicato a BENATTI Roberto, per una ipotesi di cui all'art. 590-bis, cod. pen., una pena detentiva su concorde richiesta sostituendola con il lavoro presso una associazione onlus, ordinando la sospensione della patente di guida per mesi due. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo illegalità della pena, avendo il giudice sostituito la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità in un caso non previsto dalla legge, la previsione di cui all'art. 54 del d. Igs. n. 274/2000 riguardando solo i reati di competenza del giudice di pace, in difetto di analoga previsione per il reato per il quale si procede. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. L'impugnazione, riguardando la illegalità della pena, è intanto ammissibile, nonostante sia soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all'art. 448, c. 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 c. 51 della legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, per l'appunto, anche la illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. Il motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, ha sostituito la pena detentiva concordata con il lavoro presso una associazione onlus, pur in difetto di apposita norma che preveda tale possibilità per il reato per il quale si procede. Tale sanzione, infatti, è prevista solo come sanzione amministrativa accessoria in caso di condanna, a mente dell'art. 224-bis, codice strada, per le ipotesi di cui all'art. 186 codice strada, esclusa la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 186 c. 2 -bis, e come sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 54 del d. Igs. n. 274/2000 sopra richiamato. 3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinviO la sentenza impugnata dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. Deciso il 28 ottobre 2021. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] e Dovere
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